17 Febbraio 2020

Disciplina appalti e utilizzo beni strumentali del committente

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La circostanza che la prestazione dell’impresa appaltatrice (o subappaltatrice o affidataria) sia svolta nell’immobile strumentale del committente non integra il requisito dell’utilizzo dei beni strumentali, in quanto l’immobile può essere considerato la sede del committente.

È quanto emerge dalla lettura dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare 1/E/2020 relativamente ai requisiti che devono sussistere nei contratti di appalto, subappalto e affidamento di cui all’articolo 4 D.L. 124/2019 (che inserisce il nuovo articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997). Preliminarmente, si ricorda che gli obblighi in capo all’impresa appaltatrice (ovvero subappaltatrice o affidatarie) di trasmettere al committente i modelli F24 dei versamenti delle ritenute e delle altre informazioni relative ai dipendenti, nonché gli obblighi di controllo in capo al committente, richiedono la presenza di tutti i seguenti requisiti:

  • il valore del contratto deve eccedere l’importo annuo di euro 200.000;
  • l’utilizzo della manodopera deve essere prevalente;
  • la prestazione deve essere svolta presso una sede del committente;
  • l’impresa appaltatrice deve utilizzare beni strumentali del committente (o a quest’ultimo riconducibili in quanto detenuti in locazione finanziaria o noleggio).

L’Agenzia delle entrate, nel commentare i requisiti sopra elencati, in merito all’utilizzo dei beni strumentali precisa che gli stessi “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”.

Alcune imprese committenti interpretano tale affermazione nel senso che nell’ambito delle “altre categorie di beni strumentali” possa rientrare anche l’immobile strumentale all’interno del quale è svolta la prestazione dell’impresa appaltatrice.

È del tutto evidente che, se così fosse, il requisito in questione sarebbe sempre soddisfatto e a nulla servirebbe la specifica dell’Agenzia contenuta nella circolare in commento.

Tuttavia, a parere di chi scrive, l’Agenzia ha fornito un chiarimento esemplificativo ma non esaustivo, nel senso che, nella normalità dei casi, l’impresa esecutrice utilizzerà dei macchinari e delle attrezzature del committente per svolgere la propria prestazione, ma potranno intervenire anche “altre categorie” di beni, quali ad esempio mezzi di trasporto interno (si pensi ad esempio ad un muletto) o impianti di pertinenza del soggetto committente.

Tali beni, infatti, permettono di svolgere la prestazione dedotta nel contratto di appalto, ma deve escludersi da tale ambito l’immobile strumentale del committente, poiché non si tratta di un bene utilizzato direttamente per eseguire la prestazione, ma semmai è il luogo di svolgimento della prestazione stessa.

L’immobile, quindi, assume rilievo nell’individuare la sede del committente ma non quello dell’utilizzo dei beni strumentali del committente.

Indiretta conferma di tale interpretazione si desume dalla lettura del successivo passaggio della circolare 1/E/2020, in cui l’Agenzia afferma che “è in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati”.

È del tutto evidente che tale precisazione non potrebbe riguardare l’immobile strumentale, in quanto per l’esecuzione della prestazione prevista nel contratto il prestatore può utilizzare solo beni mobili e non anche beni immobili propri, e laddove i beni strumentali mobili siano riconducibili alle imprese appaltatrici gli obblighi previsti vengono meno.

Sul punto, tuttavia, parrebbe opportuno un’ulteriore precisazione da parte dell’Agenzia delle entrate.