15 Febbraio 2018

“Discesa” in semplificata senza vincoli

di Fabio Garrini
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Durante uno dei forum con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta che ha lasciato piuttosto perplessi: creando un improprio parallelismo con il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, viene affermato che anche il passaggio inverso, verso la contabilità semplificata, vincolerebbe per un triennio. Si tratta di una posizione non condivisibile in quanto, avendone i requisiti, il regime di contabilità semplificata costituisce un regime naturale, quindi applicabile senza opzione e, conseguentemente, senza alcun vincolo temporale.

Diverso è il caso del soggetto che invece presenta i requisiti per applicare il regime forfettario: in questo caso il suo regime naturale è, appunto, quello forfettario, per cui applicare il regime di contabilità semplificata risulta essere un’opzione con conseguente vincolo triennale.

Il “downgrade” dalla contabilità ordinaria

Come noto, il contribuente, pur avendo i requisiti per applicare il regime di contabilità semplificata, in applicazione dell’articolo 18, comma 8, D.P.R. 600/1973 può decidere di applicare facoltativamente il regime di contabilità ordinaria. Tale scelta costituisce un’opzione che, in quanto tale, vincola il contribuente per un triennio. Sul tema si era dibattuto circa l’ipotesi che tale vincolo potesse essere evitato sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 3 DPR 442/1997, ma l’Agenzia non si è dimostrata di tale avviso (sul punto si veda: “Contabilità ordinaria vincolante per tre anni (ma non nel 2018)”).

Nella circolare AdE 11/E/2017 si afferma che “l’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti imposti dal comma 1 dell’articolo 18, ovvero per opzione per il regime ordinario, ai sensi del successivo comma 8. L’opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale ai sensi del comma 8 dell’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata, e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA (articolo 3 del D.P.R. 442/1997).”

Quindi, in tale paragrafo viene messo in giusta evidenza il fatto che è ben diverso applicare un regime per destinazione naturale, piuttosto che a seguito di una opzione.

Proprio su questo tema si innesta la posizione espressa nel Videoforum di gennaio. A specifica domanda, circa il vincolo temporale del passaggio da contabilità ordinaria a semplificata, l’Agenzia risponde: Come già chiarito con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata in regime di cassa alla contabilità ordinaria, l’opzione è vincolante per almeno un triennio, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, del dpr n. 600 del 1973, che specificatamente disciplina tale ipotesi.

Si ritiene che il medesimo vincolo sussista anche nell’ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in regime di cassa, in conformità all’articolo 3 del dpr n. 442 del 1997 che, per le opzioni relative ai regimi di determinazione dell’imposta, fissa la regola generale del vincolo triennale.”

Tale posizione non pare possa essere in alcun modo condivisa per un semplice motivo: chi applica il regime di contabilità semplificata, avendone i requisiti, non sta esercitando alcuna opzione, ma sta applicando il regime che l’ordinamento tributario ha previsto per quella posizione, ossia il suo regime naturale.

Esemplificando, per un elettricista o per un negoziante che presentano un volume di ricavi di 100.000 euro, il regime naturale è quello semplificato.

Quindi, a parere di chi scrive, tali soggetti non possono essere interessati da nessun vincolo, con la conseguenza che, se dopo un anno di applicazione del regime di contabilità semplificata per cassa dovessero decidere di passare/tornare in contabilità ordinaria, ne hanno pieno diritto.

Infatti, non trattandosi di opzione, tale comportamento non può comportare alcun vincolo.

Non resta che attendere che tale risposta sia opportunamente revocata (ad esempio, non riportandola nella circolare che annualmente riepiloga le risposte date nel corso dei forum di inizio anno).

Diverso, evidentemente, è il caso di coloro che possiedono anche i requisiti per poter applicare il regime forfettario: in questo caso, infatti, il regime naturale di tali soggetti è appunto quello forfettario, con la conseguenza che l’utilizzo del regime di contabilità semplificata costituisce implicita opzione assunta tramite il comportamento concludente.

 

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