7 Febbraio 2020

Disapplicazione disciplina ritenute appalti: pronto lo schema di certificato

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con apposito provvedimento, l’Agenzia delle entrate, nella giornata di ieri, ha approvato lo schema di certificato che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici potranno richiedere all’Agenzia delle entrate, al fine di comunicare al loro committente la sussistenza dei requisiti che consentono di non applicare la nuova disciplina riservata alle ritenute nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento.

Giova a tal proposito ricordare che l’articolo 4 D.L. 124/2019 (c.d. “Decreto fiscale”) ha introdotto uno specifico obbligo, in capo ai committenti, di richiedere i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di verificare il corretto versamento delle stesse.

Più precisamente, l’obbligo riguarda le imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Al fine di consentire al committente di adempiere ai richiamati obblighi, e verificare pertanto l’ammontare degli importi versati, è previsto, in capo alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici, l’obbligo di trasmettere, oltre alle deleghe di pagamento, anche:

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

I richiamati obblighi non trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunicano al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni (requisito da verificare con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni appena richiamate non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Come chiarito nella Tabella B, Allegato B, del Provvedimento in esame, per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti a riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

Al fine di poter procedere all’emissione del certificato, è previsto che:

  • la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), al primo punto indicati nell’elenco precedente, è verificata dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria;
  • la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera b), al secondo punto indicati nell’elenco precedente, è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della riscossione;

Con il provvedimento emanato nella giornata di ieri si precisa che il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è invece la Direzione regionale.

L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, se necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Nel caso in cui i dati dovessero effettivamente risultare non completi, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

Tale certificazione, come previsto dalla norma, ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio, ed è esente da imposta di bollo e da altri tributi speciali.