21 Giugno 2017

Diritto annuale CCIAA: le sanzioni applicabili

di Raffaele Pellino
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Con l’avvicinarsi della scadenza prevista per il versamento del diritto camerale, coincidente con quella relativa al pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (prossimo 30 giugno, per i soggetti con esercizio solare), un aspetto di particolare interesse è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale nonché il possibile ricorso al ravvedimento operoso.

In linea generale, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del D.M. 54/2005, la sanzione amministrativa in favore della camera di commercio:

  • è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto;
  • è applicata nella misura del 10%, nei casi di tardivo versamento;
  • è applicata in misura variabile, dal 30% al 100%, nei casi di omesso versamento, tenendo conto dei criteri generali di determinazione della sanzione previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 472/1997. Quest’ultimo dispone che nella determinazione della sanzione si ha riguardo “alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”.

Si rileva, poi, che non è omesso il versamento eseguito in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di scadenza previsti.

Riguardo alla sanzione applicabile in caso di versamento “parziale” del diritto annuale effettuato oltre il termine di versamento (compreso quello effettuato senza la maggiorazione dello 0,40%), il MiSE, con la nota 172574/2013, ha ritenuto di doversi adeguare alle disposizioni della circolare 27/E/2013.

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate “il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell’importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell’importo non versato“. Pertanto, se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel “termine lungo”, detto versamento non è tardivo ma “insufficiente”; in tal caso, la sanzione va calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta + maggiorazione).

Non sono sanzionabili, invece, le violazioni formali quali ad esempio l’errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o della sigla della provincia e/o dell’anno di competenza, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale. (circolare MiSE 3587/C/2005).

Ravvedimento operoso

L’articolo 6 del D.M. 54/2005 disciplina la possibilità dell’impresa di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, definendo la misura ridotta delle sanzioni applicabili.

Successivamente, con il D.L. 185/2008 è stata modificata la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento; tuttavia, il MiSE, con la nota 172574/2013, ha puntualizzato che tale intervento non ha avuto un automatico effetto di modifica dell’articolo 6 del D.M. 54/2005, in quanto quest’ultimo “fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili”.

Analogamente, per le modifiche apportate dalla L. 190/2014, il MiSE ha precisato che (nota 16919/2015):

  • le lettere b-bis) e b-ter) dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 472/1997, riguardando i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non risultano applicabili al diritto annuale”;
  • per le lettere a-bis) e b-quater) del suddetto articolo 13 viene confermata la posizione secondo cui le novità “non hanno un automatico effetto di modifica” dell’articolo 6 del D.M. 54/2005.

Pertanto, ai fini del ravvedimento operoso del diritto camerale si rilevano le seguenti due fattispecie:

  • la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (30%), ossia è pari al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine (cd. “ravvedimento breve”);
  • la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (30%), ossia è pari al 6%, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine (cd. “ravvedimento lungo”); tuttavia, oltre un anno dalla violazione non è più possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Affinché si perfezioni il ravvedimento è, quindi, necessario che, entro il termine di 30 giorni o di un anno sia pagato il diritto dovuto unitamente agli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (circolare 3587/C/2005).

In ogni caso, è consigliabile verificare presso la competente Camera di commercio la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si ravvisano comportamenti diversificati.

Si fa presente, inoltre, che affinché il ravvedimento si perfezioni, il pagamento della sanzione e degli interessi moratori devono essere eseguiti “contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale”, ossia mediante “un unico modello F24 nel medesimo giorno”.

Va, infine, evidenziato quanto chiarito dalla circolare MiSE 172574/2013, ossia che:

  • in caso di versamento incompleto l’impresa potrà regolarizzare la propria posizione eseguendo il pagamento nel termine di 30 giorni dalla scadenza del “termine lungo” (ossia 31/07); laddove l’impresa non ha versato alcun importo, né entro il 30 giugno né entro il 31 luglio, il temine ultimo entro cui poter utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza cioè il 30 giugno dell’anno successivo;
  • nel caso in cui l’impresa effettui, entro il termine prescritto per il ravvedimento, il versamento di un importo di diritto annuale inferiore al dovuto ma comunque con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo; sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.
  • nel caso in cui l’impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni, e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, la Camera di commercio dovrà ritenere perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale – comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario – proporzionata al quantum corrisposto a vario titolo; sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni degli uffici camerali.
Dottryna