21 Gennaio 2014

Direttive che vanno, Direttive che vengono

di Massimiliano Tasini
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La cooperazione amministrativa a livello fiscale con specifico riguardo alle imposte dirette si fonda sulla Direttiva 2011/16.

Secondo il suo art. 29, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2013.

Naturalmente l’Italia non si è adeguata, e l’Unione Europea ha aperto l’ennesima procedura di infrazione (2013/0043 del 30 gennaio 2013).

Con la legge 96 del 6 agosto 2013 è stata prevista la delega a favore del Governo per il recepimento della Direttiva.

Il 21 novembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che è stato poi sottoposto alle Commissioni Competenti per il richiesto parere: la Commissione Finanze e quella delle Politiche UE (responso previsto per il 13/1/2013… Forse si intendeva 2014), nonché la Commissione Bilancio (responso “natalizio”, essendo previsto per il 24/12/2013).

Lo scorso 7 gennaio, il Relatore della Commissione Finanze ha espresso parere favorevole, ritenendo che lo schema di decreto risponda ai criteri previsti dalla Direttiva.

La Direttiva 2011/16 sostituisce la precedente Direttiva 77/799. Al Capo II, Sez. da I a III, disciplina rispettivamente lo scambio su richiesta, quello automatico ed infine quello spontaneo.

Mentre il legislatore italiano si attarda sull’attuazione, il 12 giugno 2013 la Commissione UE ha proposto alcune modifiche all’art. 8 della Direttiva sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni con possibile entrata in vigore a fine 2014 e gennaio 2015.

La Direttiva, già così com’è:

  • amplia la cooperazione;
  • contiene regole più puntuali.

In materia di scambio su richiesta, l’art. 5 precisa che lo scambio può riguardare sia le informazioni già in possesso delle autorità fiscali, sia quelle che la stessa può ottenere “a seguito di un’indagine amministrativa”.

L’art. 7 stabilisce che l’Autorita richiesta comunica le informazioni richieste “al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta”.

L’art. 17 contempla tre limitazioni allo scambio:

  • il principio di sussidiarietà: prima di adire l’Autorità straniera, quella richiedente deve utilizzare le proprie fonti di informazione;
  • il principio di equivalenza: lo Stato interpellato non ha l’obbligo di effettuare indagini o fornire informazioni se condurre l’una o raccogliere l’altra sia contrario alla propria legislazione;
  • il principio di reciprocità: l’Autorità interpellata può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti.

In ogni caso, l’Autorità adita non può rifiutare di fornire le informazioni solo perché le stesse sono detenute da una banca o una fiduciaria, o perché si riferiscono agli assetti proprietari di una persona.

Lentamente, la trasparenza si fa strada, a tutto beneficio delle imprese corrette.