2 Aprile 2016

Diramate le attese istruzioni INPS per l’esonero 2016

di Luca Vannoni
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Finalmente sono state pubblicate le attese istruzioni INPS, contenute nella circolare del 29 marzo 2016, n. 57, rendendo così possibile la fruizione dell’esonero contributivo 2016 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, anche ai datori di lavoro agricoli, quest’ultimi con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche: l’esonero riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e ha durata pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.

Come prima condizione preclusiva, è richiesto che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di pre costituzione fraudolenta dei presupposti per l’applicazione del beneficio, il Legislatore ha escluso l’agevolazione laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Per espressa previsione della norma sopra citata, il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero 2015 di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L’INPS conferma la fruizione su base mensile, con limite massimo pari 270,83 euro, da adeguarsi in caso di rapporti di lavoro part-time.

La contribuzione eccedente la soglia mensile potrà essere recuperata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

L’INPS, nel provvedimento in commento, conferma la quasi totalità dei chiarimenti emanati in occasione dell’Esonero 2015.

Tra i principali, l’istituto previdenziale conferma che possono fruire dell’esonero contributivo le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di un contratto collettivo di lavoro.

Il nuovo esonero non può, invece, essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Viceversa, spetta in caso di stabilizzazione di collaborazione.

In caso di operazioni societarie, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Si ricorda che l’esonero è compatibile con gli incentivi inerenti al “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche.