9 Ottobre 2018

Differenze tra dichiarazione Iva e operazioni comunicate: gli effetti

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La nuova “comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo” arriverà ai contribuenti a mezzo pec, se emergeranno delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai titolari di partita Iva e dai loro clienti.

Con il Provvedimento prot. n. 237975 del 08.10.2018 l’Agenzia delle entrate ha infatti dato attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, L. 190/2014, in forza del quale, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, devono essere individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Il Provvedimento in esame chiarisce quindi che le informazioni sono trasmesse al contribuente a mezzo pec; nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco (INI-PEC), l’invio è effettuato per posta ordinaria. I dati sono poi inviati alla Guardia di Finanza con strumenti informatici.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono poi consultabili dal contribuente all’interno dell’area riservata del “Cassetto fiscale”. Più precisamente, i dati forniti sono i seguenti:

  1. protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  2. somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione Iva;
  3. c) importo della somma delle operazioni relative a: cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi Iva mediante il c.d. “spesometro” (articolo 21 D.L. 78/2010); cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente mediante “spesometro” (articolo 21 D.L. 78/2010);
  4. ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione Iva;
  5. dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  6. ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva di cui al punto precedente;
  7. dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  8. ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al precedente punto.

Il contribuente può quindi:

  • richiedere informazioni all’Agenzia delle entrate;
  • segnalare elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. A tal proposito, nel Provvedimento in esame si ricorda che il ravvedimento è una strada percorribile anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo. È invece preclusa la possibilità di ricorrere al ravvedimento dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché dopo il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.
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