17 Ottobre 2017

Dichiarazione omessa e ravvedimenti 2016: il termine del 31 ottobre

di Federica Furlani
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Lo slittamento al 31 ottobre 2017 (D.P.C.M. 26.07.2017) del termine ultimo di presentazione, per tutte le categorie di contribuenti, del modello Redditi 2017 e del modello Irap 2017, riferiti al periodo d’imposta 2016, ha dei riflessi anche sull’eventuale dichiarazione omessa relativa al 2015 e sul relativo pagamento delle imposte.

Come noto e come chiarito dalla circolare 42/E/2016, una dichiarazione si definisce:

  • tardiva, se non presentata entro il termine ordinario (normalmente 30/09, per quest’anno 31/10/2017) ma trasmessa entro i 90 giorni successivi (normalmente 29/12, per quest’anno 29/01/2018);
  • omessa, se non presentata entro il termine ordinario né trasmessa entro i 90 giorni successivi.

Il conseguente regime sanzionatorio è regolato dall’articolo 1, comma 1. D.Lgs. 471/1997 che stabilisce: “Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili”.

Di conseguenza la tardività della presentazione può essere sanata presentando la dichiarazione entro i 90 giorni dal termine e pagando la sanzione pari a 250 euro, ridotta ad 1/10 a titolo di ravvedimento (ossia 25 euro).

Ovviamente se dalla dichiarazione tardiva emerge un debito di imposta non ancora versato, accanto alla sanzione per la tardività, sarà necessario versare anche il tributo, avvalendosi pur sempre dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997.

Dopo i 90 giorni, la dichiarazione si configura sempre e comunque come omessa anche se viene presentata successivamente, con la conseguenza che la sanzione non sarà ravvedibile e sarà irrogabile nella misura dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, da 250 euro a 1.000 euro.

Se però la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, semprechè non siano iniziate attività amministrative di accertamento, la sanzione applicabile va dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 euro a 500 euro.

Stante la proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni 2017, i contribuenti hanno pertanto un mese di tempo in più (fino al 31 ottobre prossimo) per presentare le dichiarazioni modello Unico, Irap e 770 relative al 2015, che sono state omesse, applicando le sanzioni ridotte sopra riportate.

Tale proroga ha inoltre effetti anche con riferimento alla tempistica delle scadenze relative al ravvedimento operoso per mancato versamento sulle violazioni effettuate nel 2016 e nel 2015; in particolare, per quelle sanzioni la cui riduzione è legata al termine di presentazione della dichiarazione Redditi o Irap 2017, ovverosia quelle previste dalle lettere b) e b-bis) dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997.

Nel dettaglio, la lettera b)prevede la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (1/8 del 30%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dal 91° giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Di conseguenza, nel caso di mancato pagamento del secondo acconto Ires 2016, che andava versato entro il 30 novembre 2016, il contribuente ha tempo fino al prossimo 31 ottobre per ravvedersi con pagamento della sanzione in misura del 3,75%.

La lettera b-bis) prevede, invece, la riduzione della sanzione ad un settimo del minimo (1/7 del 30%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Di conseguenza, nel caso di mancato pagamento del secondo acconto Ires 2015 da versarsi entro il 30 novembre 2015, il contribuente ha tempo fino al prossimo 31 ottobre per ravvedersi con pagamento della sanzione in misura del 4,29%.

 

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