28 Dicembre 2020

Dichiarazione dei redditi e ravvedimento: le Entrate rispondono ai quesiti

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risoluzione 82/E/2020, pubblicata il 24 dicembre, l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti in materia di ravvedimento operoso.

Nello specifico le problematiche affrontate risultano essere le seguenti:

  1. la corretta determinazione delle sanzioni da versare, ai fini del ravvedimento operoso, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati alla presentazione in via telematica;
  2. le violazioni da regolarizzare per beneficiare del ravvedimento operoso, in caso di utilizzo di un credito derivante da una dichiarazione dei redditi, successivamente corretta con esposizione di un debito da versare;
  3. possibilità di qualificare come “a favore” una dichiarazione integrativa nella quale, oltre ad essere esposto un maggior costo, viene indicato anche un maggior reddito, ma che comunque si chiude con un maggior credito. Con riferimento a questa fattispecie viene poi chiesto anche quale sanzione deve essere applicata nel caso in cui, con la dichiarazione integrativa, si applichi la cedolare secca ai canoni di locazione originariamente tassati, erroneamente, in via ordinaria;
  4. possibilità di riportare, nella prima dichiarazione utile, l’eccedenza d’imposta risultante da una dichiarazione presentata oltre novanta giorni, e, quindi, omessa;
  5. possibilità di compensare, nell’ambito di una dichiarazione presentata oltre novanta giorni (e, dunque, omessa), il credito Irpef con l’addizionale regionale a debito;
  6. sanzioni da versare per regolarizzare l’omessa presentazione del quadro RW entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
  7. sanzioni da versare per regolarizzare l’omessa compilazione del quadro RW e il mancato versamento dell’Ivie e l’Ivafe.

Con riferimento al primo quesito prospettato, l’Agenzia delle entrate ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. 472/1997, la sanzione è ridotta a metà in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine.

Questa disposizione ha carattere generale, e si applica ogniqualvolta la fattispecie non sia regolata da una diversa specifica previsione: da ciò ne consegue, dunque, che anche nel caso di tardiva trasmissione da parte dei soggetti incaricati alla presentazione telematica la sanzione può essere ridotta della metà, se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni. La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta nel rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di ravvedimento operoso.

Si richiama, di seguito, un prospetto di sintesi delle sanzioni ridotte da versare per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la tardiva trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari.

Tardiva trasmissione da parte dell’intermediario
Ravvedimento sanzioni per l’intermediario
Ritardo fino a 30 giorni 25 euro
(1/10 di 258 euro)
Ritardo da 31 a 90 giorni 51 euro
(1/10 di 516 euro)
Ritardo superiore a 90 giorni Sanzione da 516 a 5.164 euro
Ravvedimento non possibile

Con riferimento al secondo quesito prospettato, l’Agenzia delle entrate richiama i chiarimenti già offerti dalla risoluzione 36/E/2018, riguardante l’utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti: con la risoluzione in esame è stato infatti precisato che la sanzione per infedele dichiarazione assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti. Le stesse considerazioni possono essere estese anche all’utilizzo in compensazione di un credito Irpef risultate da una dichiarazione dei redditi errata.

Per questo motivo, in conclusione, deve essere ravveduta soltanto la sanzione dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.Lg. 471/1997 (da calcolare sugli importi del minor credito utilizzato e del maggior debito da versare), mentre non deve essere ravveduta anche quella prevista nel caso di compensazione di crediti inesistenti di cui al successivo articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 (fissata nella misura dal 100 al 200% dei crediti stessi). Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito risultante dalla dichiarazione.

Particolare rilievo assume poi la risposta alla terza domanda, con riferimento alla quale l’Agenzia delle entrate precisa che “solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. È, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito”.

Per quanto riguarda, invece, l’errata tassazione, in via ordinaria, del canone di locazione da assoggettare a cedolare secca, l’Agenzia delle entrate chiarisce che non è dovuta alcuna sanzione se il contribuente ha comunque tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca e, con una dichiarazione integrativa, si limita ad applicare l’imposta sostitutiva, senza indicare maggiori redditi originariamente omessi.

Passando, invece, all’analisi del quarto quesito, viene chiarito che il credito emergente da una dichiarazione presentata dopo novanta giorni (e, dunque, omessa) può essere soltanto chiesto a rimborso: il recupero del credito indicato è infatti consentito solo previo riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’effettività dello stesso, con eventuale richiesta al contribuente della documentazione contabile ed extracontabile necessaria al suddetto riscontro.

Non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa

Qualora il medesimo credito sia, invece, riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del riconoscimento dello stesso tornano applicabili i chiarimenti resi con la circolare 21/E/2013: il contribuente, dunque, potrà chiedere l’attestazione dell’esistenza contabile del credito nel momento successivo alla liquidazione delle dichiarazioni, dopo il ricevimento della comunicazione di irregolarità, producendo la necessaria documentazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate entro il prescritto termine di trenta giorni.

Con riferimento, infine, alla tardiva presentazione del modulo RW, l’Agenzia delle entrate richiama i chiarimenti offerti con la circolare 11/E/2010, ricordando che, se la dichiarazione dei redditi è stata presentata nei termini e correttamente, è consentita la compilazione del solo frontespizio e modulo RW, anche oltre il termine previsto.

Per quanto riguarda, invece, i profili sanzionatori:

  • se la presentazione del modulo RW avviene entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione di 258 euro (articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990) nonché la sanzione del 30%, per omesso versamento, di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, se l’omissione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di Ivie e Ivafe (in tale ipotesi restano dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi);
  • se la presentazione del modulo RW avviene oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione, dal 90 al 180%, di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata perché l’Ivie e l’Ivafe non derivano da “redditi” prodotti all’estero), nonché la sanzione di cui all’articolo 5, comma 2, primo o secondo periodo, D.L. 167/1990 (ovvero con la sanzione dal 3 al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati, oppure dal 6 al 30% in caso di attività negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato).

Tutte le sanzioni da ultimo richiamate possono essere ridotte ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.