29 Luglio 2016

Detrazione per ristrutturazione allargata al convivente di fatto

di Alessandro Bonuzzi
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Il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del Tuir, può fruire della detrazione al pari del familiare convivente, quindi, anche in assenza di un contratto di comodato.

Lo ha chiarito la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 64/E di ieri.

Il caso trattato è quello in cui un soggetto ha eseguito nel corso del 2015 un intervento di ristrutturazione nell’appartamento ove ha eletto la sua residenza, condividendo la spesa con il convivente unico proprietario dell’immobile.

La questione riguarda la possibilità per il convivente non proprietario di beneficiare della detrazione del 50% pur non essendo familiare del proprietario e non detenendo l’immobile a nessun titolo.

Il dubbio era assolutamente lecito poiché l’orientamento di prassi consolidatosi nel tempo afferma che il convivente non familiare del titolare dell’immobile che sostiene le spese per interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir può beneficare del bonus fiscale solo se risulta detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato (si veda la circolare n. 121/1997).

La risoluzione in commento stravolge questa interpretazione per effetto dell’entrata in vigore della L. 76/2016 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”.

È noto che tale legge ha equiparato il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili. Lo stesso, però, non è stato previsto in relazione alle convivenze di fatto.

Tuttavia, l’Agenzia osserva come siano stati estesi ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi e sia stato riconosciuto al convivente superstite il diritto di abitazione nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso.

Queste aperture portano a ritenere che sia stata attribuita alla convivenza una specifica rilevanza giuridica atta ad evidenziare l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.

Pertanto, la disponibilità – e quindi la detenzione – dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza senza che vi sia la necessità di stipulare, a tal fine, un contratto di comodato.

In conclusione, il convivente more uxorio che sostiene le spese dell’intervento di recupero edilizio agevolabile ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, nel rispetto delle altre condizioni ivi previste, può beneficiare della detrazione alla stregua del familiare convivente; a tal riguardo, si ricorda che la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (si veda la risoluzione n. 184/E/2002 e la circolare n. 15/E/2005, paragrafo 7.2).

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