14 Ottobre 2019

Detrazione recupero edilizio: trasferimento mortis causa dell’immobile

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 16-bis Tuir prevede che dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare). Hanno diritto alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i lavori. Si ricorda che per effetto della proroga della maggiore aliquota (e del maggior importo massimo) della detrazione disposta, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 67, L. 145/2018), per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, la detrazione spetta nella misura del 50% su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Nell’ipotesi di decesso del soggetto avente diritto all’agevolazione, e, quindi, di trasferimento mortis causa dell’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, la fruizione delle quote residue di detrazione si trasmette per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, la detenzione materiale e diretta dell’immobile sussiste qualora l’erede o gli eredi assegnatari abbiano la “immediata disponibilità del bene”, potendone disporre liberamente e a proprio piacimento, a prescindere, quindi, dalla circostanza che abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale (circolare 24/E/2004, paragrafo 1.1).

Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione deve essere ripartita tra loro in parti uguali (circolare 15/E/2003).

Al ricorrere dei ricordati requisiti, si trasferisce all’erede la quota di detrazione relativa all’anno del decesso anche nell’ipotesi in cui lo stesso avvenga nello stesso anno di sostenimento delle spese (circolare 13/E/2019).

La “detenzione materiale e diretta dell’immobile” deve sussistere per ciascuno degli anni per i quali l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione: ne consegue che non è possibile detrarre le quote relative ad annualità in cui l’immobile viene concesso in comodato o in locazione. Tuttavia, al termine del contratto di locazione o di comodato, sarà possibile beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (circolare 17/E/2015, paragrafo 3.3).

Inoltre, la “detenzione materiale e diretta dell’immobile” su cui sono stati eseguiti gli interventi di recupero edilizio deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento, con la conseguenza che se il bene dovesse essere locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può, per quell’annualità, beneficiare della quota di detrazione.

Se l’erede vende o dona l’immobile, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nel caso in cui il trasferimento del bene siano avvenuto nello stesso anno di accettazione dell’eredità.

Se avente diritto alla detrazione era il conduttore dell’immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio, la detrazione si trasferisce all’erede a condizione che lo stesso conservi la detenzione materiale e diretta del bene, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (circolare 13/E/2013, paragrafo 1.1). Se, invece, chi subentra nel contratto di locazione non è erede dell’avente diritto alla detrazione (ad esempio, il convivente di fatto non nominato erede e il coniuge che non accetta l’eredità), le residue quote di agevolazione sono perse.

Il trasferimento della detrazione non si determina a favore degli eredi dell’usufruttuario: il diritto di usufrutto, infatti, ha natura temporanea e quando è costituito a favore di una persona fisica non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario. Tuttavia, se erede dell’usufruttuario è il nudo proprietario dell’immobile che consolida l’intera proprietà del bene per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi, conservando la detenzione materiale e diretta dell’immobile, può beneficiare delle rate residue di detrazione poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.

In virtù del necessario requisito della detenzione materiale e diretta dell’immobile:

  • se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre,
  • in presenza di più eredi, se uno solo di essi abita l’immobile, la detrazione spetta interamente a lui poiché gli altri non ne hanno la disponibilità,
  • il coniuge superstite (titolare del solo diritto di abitazione) che rinuncia all’eredità non può beneficiare delle residue quote di detrazione, essendo venuto meno lo status di erede. In questa ipotesi, peraltro, gli altri eredi potranno beneficiare della detrazione solo se convivono con il coniuge superstite.
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