12 Giugno 2015

Detrazione per canoni di locazioni relativi all’abitazione principale

di Leonardo Pietrobon
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L’articolo 16 D.P.R. n. 917/86 stabilisce il riconoscimento di una detrazione d’imposta a fronte della stipula di contratti di locazione, distinguendo le seguenti possibili alternative:

  • la detrazione riservata ai titolari di un contratto di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale;
  • la detrazione riservata ai contribuenti titolari di un contratto di locazione per immobili sempre adibiti ad abitazione principale, ma che hanno trasferito la loro residenza per motivi di lavoro.

Si ricorda sin da subito alcuni concetti fondamentali e propedeutici per la fruizione delle detrazioni in commento, quali: tali detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole; secondo quanto stabilito dal comma 1-quinques dell’articolo 16 D.P.R. n.917/86, per abitazione principale si deve intendere quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Un’ulteriore caratteristica della detrazione in commento è rappresentata dalla sua applicazione derogatoria rispetto al c.d. “regime di capienza d’imposta”, in quanto, secondo quanto stabilito dal D.M. 11.2.2008, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del D.P.R. n.917/86 è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta. Su tale caratteristica, si ricorda quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 34/E/2008, secondo cui in caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal D.M. 11/02/2008.

Per quanto concerne i contratti di locazione “liberi”, l’articolo 16 D.P.R. n. 917/86 prevede per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale una detrazione di:

  • € 300,00 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;

  • € 150,00 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a € 15.493,71 ma non a € 30.987,41.

La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della Legge 9/12/1998 n. 431 ma anche se (R.M. n. 200/E/2008):

  • il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore della Legge 431/1998, ai sensi della
Legge n. 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
  • il contratto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 431/1998, senza che nel
predetto contratto le parti facciano alcun riferimento alla Legge n. 431/1998; 

  • il contratto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 431/1998, in cui le parti si 
riferiscono a normative previgenti (Legge n. 392/1978 oppure Legge n. 359/1992). 


Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2009 a norma dell’articolo 2, comma 3, e articolo 4, commi 2 e 3, L. n. 431/98, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, per i seguenti importi:

  • € 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71; 

  • € 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41. 


L’ulteriore detrazione, prevista dall’articolo 16 al comma 1-ter D.P.R. n. 917/86, riguarda la locazione di immobili da destinare ad abitazione principale da parte dei giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98. In tal caso la detrazione riconosciuta ammonta ad € 991,60 per un periodo triennale a condizione che, oltre all’aspetto anagrafico, sia rispettato il requisito reddituale, ossia che il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a € 15.493,71.

Il secondo gruppo di detrazioni si riferisce alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, come stabilito dal comma 1-bis dell’articolo 16 D.P.R. n. 917/86.



Come indicato nella C.M. n. 58/E/2001 questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata: 


  • 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71; 

  • € 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41. 


Infine, sotto l’aspetto dichiarativo la sezione V rispettivamente del quadro E del modello 730/2015 – redditi 2014 e del quadro RP del modello Unico PF 2015 accoglie le due tipologie di detrazioni, ossia quella riservata ai titolari di un contratto di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale righi E71 e RP71 colonne 1, 2, 3 e quella riservata ai contribuenti titolari di un contratto di locazione per immobili sempre adibiti ad abitazione principale, ma che hanno trasferito la loro residenza per motivi di lavoro righi E72 e RP72 colonne 1 e 2.