7 Dicembre 2017

Detrazione IVA ammessa anche con indirizzo del fornitore sbagliato

di Marco Peirolo
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Con la sentenza relativa alle cause riunite C-374/16 e C-375/16 del 15 novembre 2017, la Corte di giustizia è ritornata ad occuparsi dei limiti della detrazione dell’IVA in caso di fatture non conformi al “contenuto minimo obbligatorio” previsto dall’articolo 226 della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all’articolo 21, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

Nel caso di specie, si è trattato di stabilire se – tra le indicazioni obbligatorie da riportare nella fattura – sia compresa anche quella dell’indirizzo del luogo di esercizio dell’attività economica del cedente/prestatore, vale a dire del soggetto che ha emesso il documento.

La questione si è posta in quanto, da un lato, il punto 5) dell’articolo 226 della Direttiva dispone l’obbligo in indicare in fattura “il nome e l’indirizzo completo del soggetto passivo e dell’acquirente o del destinatario” e, dall’altro, l’esercizio della detrazione presuppone, ai sensi dell’articolo 178, lett. a), della stessa Direttiva, il possesso di una fattura redatta conformemente, tra l’altro, all’articolo 226.

L’analisi con la quale la Corte ha escluso che, ai fini della detrazione da parte del cessionario/committente, la fattura d’acquisto debba riportare l’indirizzo del luogo in cui il cedente/prestatore svolge la propria attività, è stata condotta sotto un triplice profilo.

In primo luogo, avuto riguardo al tenore letterale del citato punto 5) dell’articolo 226 della Direttiva, i giudici dell’Unione hanno osservato che l’aggettivo “completo” non fornisce indicazioni utile sulla questione in esame, volta a comprendere se l’indirizzo riportato sulla fattura debba corrispondere al luogo in cui il soggetto che emette la medesima esercita la sua attività economica. Resta in ogni caso inteso che, salvo le disposizioni speciali previste dalla Direttiva, soltanto le indicazioni contenute nell’articolo 226 devono figurare obbligatoriamente, ai fini dell’IVA, nelle fatture, con la conseguenza che le previsioni sul “contenuto minimo obbligatorio” delle fatture vanno interpretate restrittivamente, non essendo consentito agli Stati membri subordinare la detrazione al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto della fattura che non siano espressamente previste dalla Direttiva.

In secondo luogo, la Corte ha nuovamente ribadito che il sistema delle detrazioni intende garantire la neutralità dell’IVA, purché sia soddisfatta la duplice condizione sostanziale dell’utilizzo del bene o servizio, acquistato presso un altro operatore economico, nella realizzazione di operazioni imponibili e del possesso della fattura.

Gli ulteriori requisiti ai quali è ricollegato l’esercizio della detrazione, come quello riferito al contenuto formalmente corretto della fattura, rivestono carattere esclusivamente formale, sicché – secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza “euro-unitaria” – il principio di neutralità esige che la detrazione sia riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti anche quando taluni obblighi formali siano stati violati.

Da questo punto di vista, osservano i giudici UE, le modalità di indicazione dell’indirizzo del soggetto che emette la fattura non sono idonee ad integrare una condizione essenziale ai fini della detrazione dell’IVA.

In terzo luogo, la Corte ha rilevato che l’obiettivo delle informazioni che devono obbligatoriamente figurare nella fattura è quello di consentire alle Amministrazioni finanziarie di verificare il pagamento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto di detrazione.

A tal fine, come già sottolineato dall’Avvocato generale nelle conclusioni presentate il 5 luglio 2017, l’indicazione dell’indirizzo, del nome e del numero di identificazione IVA del soggetto che emette la fattura mira a stabilire un collegamento tra una determinata transazione economica e uno specifico operatore economico, vale a dire l’emittente della fattura.

A sua volta, l’identificazione del soggetto che emette la fattura consente, da un lato, all’Amministrazione finanziaria di verificare se l’importo dell’IVA che dà diritto alla detrazione sia stato dichiarato e versato e, dall’altro, al cessionario/committente di verificare se il cedente/prestatore sia un soggetto passivo IVA.

Gli obiettivi indicati devono pur sempre rispettare il richiamato principio di neutralità, diretto ad esonerare interamente l’operatore economico dall’IVA assolta nell’ambito della propria attività. Conseguentemente, non può ritenersi che l’indirizzo del luogo di esercizio dell’attività da parte del cedente/prestatore debba essere obbligatoriamente riportato in fattura ai fini della detrazione.

A fondamento di questa conclusione può richiamarsi la sentenza di cui alla causa C-277/14 del 22 ottobre 2015, in cui la Corte ha dichiarato che è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture emesse da una società considerata dal giudice nazionale come “inesistente”. Constatato, nel caso di specie, lo stato fatiscente dell’immobile designato dalla società come sede legale, i giudici dell’Unione hanno ritenuto che la circostanza che l’attività economica non possa essere esercitata presso la sede di detta società non ne esclude lo svolgimento in luoghi diversi.

Se, dunque, per l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA non è richiesto che l’attività del cedente/prestatore sia svolta nel luogo risultante dall’indirizzo indicato in fattura, risulta ulteriormente avvalorata la tesi – avallata dalla Corte nella pronuncia in commento – secondo cui le disposizioni della Direttiva “ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA assolta a monte all’indicazione sulla fattura dell’indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest’ultima esercita la sua attività economica”.

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