14 Settembre 2013

Detrazione Irpef per acquisto di mobili ed elettrodomestici

di Luca MambrinSergio Pellegrino
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Tra le principali novità contenute nel D.L. n.63/13 vi è l’estensione della detrazione IRPEF del 50% alle spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’art. 16, comma 2 del D.L. n.63/13 (così come modificato in sede di conversione dalla Legge n.90/2013) dispone che:

“Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

Rispetto, quindi, alla versione originaria, in sede di conversione l’agevolazione è stata estesa anche all’acquisto di grandi elettrodomestici, rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

Rimangono invece invariate le condizioni e le modalità per usufruire della detrazione ovvero:

  • le spese sostenute devono essere finalizzate all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%;
  • l’agevolazione spetta per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del D.L n.63/13 (ovvero dal 6 giugno 2013);
  • la detrazione spetta nella misura del 50% e viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000 (cumulabile con l’importo massimo di spesa prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di euro 96.000) e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

In merito alle modalità di sostenimento della spesa, l’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 4 luglio 2013 ha precisato che per usufruire della detrazione in oggetto i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario e postale con le stesse regole già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tale misura agevolativa presenta delle somiglianze con la detrazione di cui all’art. 2 del D.L. n. 5/09.

Quest’ultima norma aveva introdotto una detrazione IRPEF, pari al 20%, per le spese di arredamento (mobili, apparecchi televisivi, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, computer) sostenute nel periodo dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La differenza maggiormente rilevante è certamente rappresentata dall’aliquota prevista per la detrazione, che passa dal 20% al 50%, mentre si ritiene che i chiarimenti forniti all’epoca dall’Agenzia delle Entrate possano essere applicabili anche per risolvere, ove compatibili, alcuni dubbi applicativi che emergono dal tenore letterale della nuova norma.

Ci si chiede ad esempio se per poter fruire della nuova detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili debba essere necessario che le persone fisiche interessate all’agevolazione abbiano iniziato i lavori di ristrutturazione edilizia prima dell’acquisto di mobili ed elettrodomestici agevolati.

Sul punto è interessante il chiarimento contenuto nella C.M. 21/E/2010 che conferma la necessità che i lavori di ristrutturazione edilizia siano iniziati prima dell’acquisto dei mobili: la norma infatti, precisa l’Agenzia, nel riconoscere il nuovo beneficio alle “ulteriori spese documentate” sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono già stati avviati. Si ritiene quindi sia sufficiente che la data di inizio lavori sia anteriore all’acquisto dell’arredo, ma non è necessario invece che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

In merito infine alla data di inizio lavori, si ricorda che il punto 1 del Provvedimento n. 149646 del 2 novembre 2011 stabilisce che, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve conservare una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, in cui venga indicata la data di inizio dei lavori e venga attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili.