18 Giugno 2016

Detassazione: le istruzioni dell’Agenzia agevolano il welfare

di Luca Vannoni
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In data 15 giugno 2016 è stata diramata l’attesa circolare dell’Agenzia dell’Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro, relativa alla detassazione per i premi di produttività e, in particolare, alla possibilità corrispondere, in sostituzione delle retribuzioni premiali, benefit e misure di welfare.

Il voluminoso documento emanato dall’Ufficio in primo luogo definisce l’ambito di applicazione dell’agevolazione, limitata al settore privato. Riguardo ai lavoratori, sono interessati i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro, soggetto a tassazione ordinaria: l’importo è al lordo dei premi di produttività detassati, non entrano, viceversa, nel calcolo del limite le prestazioni di welfare aziendale erogate in sostituzione al premio, nei limiti dell’articolo 51, commi 2 e 3, TUIR.

In relazione ai premi detassabili, la circolare evidenzia come l’attuale normativa, ricordiamo strutturale e non limitata solo all’anno in corso, non riserva più la detassazione alla c.d. “retribuzione di produttività”, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato, escludendo dal regime agevolativo “voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro”.

Il requisito della variabilità del premio, previsto dalla normativa, viene di fatto agganciato alla natura tipica del premio di risultato e non alla gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale.

Il premio di risultato erogato dovrà essere determinato, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, dall’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e tale incremento dovrà poter essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

Particolarmente interessanti sono i chiarimenti relativi al welfare aziendale che, di fatto, lo rendono particolarmente vantaggioso per le imprese, sia per gli effetti sul costo del lavoro, sia per quanto riguarda il reddito d’impresa.

Innanzitutto si precisa che è necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità di erogare i benefit, di cui ai commi 2 e 3, articolo 51 TUIR, in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente. Inoltre, l’esclusione dall’imponibile fiscale determina anche il vantaggio, anche per l’azienda, del venir meno dell’imponibilità contributiva.

Ulteriore vantaggio è rappresentato dalla deducibilità dal reddito d’impresa dei piani di welfare. Come ulteriore elemento di incentivo, l’Agenzia precisa, infatti, che l’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico.

La circolare 28/E dettaglia, inoltre, i benefit e servizi di welfare che possono essere oggetto di sostituzione al premio monetario: buoni pasto, piani di utilità sociale, previdenza complementare, servizi di trasporto collettivo, eccetera.

I benefit devono comunque essere riconosciuti come alternativa al premio monetario. In caso contrario,  si applica la disciplina generale prevista e i beni e i servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nelle fattispecie esentate dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR,  sempreché “l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione”.