11 Aprile 2023

La destinazione dell’utile e le interferenze con la riserva legale

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

È ormai imminente la stagione dell’approvazione dei bilanci annuali e dell’assunzione delle delibere dei soci in merito alla destinazione del risultato netto dell’esercizio.

Può essere allora opportuno fare attenzione ad alcune circostanze specifiche in cui ci si potrebbe imbattere proprio in occasione della destinazione dell’utile netto dell’esercizio emergente dal bilancio annuale ed alle relazioni con gli obblighi di formazione della riserva legale.

Un primo caso è quello in cui nella delibera sia stato omesso l’accantonamento di “almeno la ventesima parte” dell’utile d’esercizio alla formazione della riserva legale, pur sussistendone l’obbligo ex articolo 2430, comma 1, cod. civ.; è quindi lecito domandarsi se in questo caso la parte di utile (pari al 5%) non destinata alla formazione della riserva legale da parte dell’assemblea dei soci sia comunque soggetta, o meno, ai vincoli di disponibilità della riserva legale.

Si ritiene che, data la natura della riserva legale quale presidio obbligatorio a protezione del capitale sociale, l’errore occorso in sede di delibera, oppure anche la volontà dei soci non conforme al disposto di legge, non possano derogare al fatto che, a tutti gli effetti, quella parte dell’utile soggiace in ogni caso ai limiti di indisponibilità della riserva legale, e quindi sia utilizzabile per la copertura delle perdite future, e non sia distribuibile ex articolo 2432 cod. civ..

Sarà poi bene che gli amministratori, pur disattendendo al testo della delibera di assemblea, indichino nelle scritture contabili la formazione della riserva legale per la quota corretta.

Un secondo caso è quello esattamente opposto al precedente, in cui la delibera assembleare destina alla riserva legale una quota di utile netto superiore alla sua ventesima parte prescritta ex lege.

Ci si domanda allora se questa eccedenza sia comunque soggetta ai vincoli di legge, o se invece possa essere trattata come una riserva straordinaria disponibile e distribuibile.

Al riguardo, va ricordato che il comma 1 dell’articolo 2430 cod. civ. prevede che dall’utile netto d’esercizio debba essere dedotta, per la formazione della riserva legale, una quota corrispondente “almeno” alla sua ventesima parte; l’uso dell’avverbio “almeno” evidenzia che tale quota sia intesa come minima per la formazione della riserva legale, così che nulla impedisce ai soci di decidere di destinare alla riserva legale un ammontare superiore al suddetto valore minimo; in tal caso, questa parte avrà natura di riserva legale soggiacendo ai vincoli di indisponibilità e indistribuibilità previsti dall’ordinamento.

Il terzo caso va ad aggiungersi a quello poc’anzi trattato, si ha quando la delibera assembleare destina una quota di utile d’esercizio alla riserva legale, anche quando questa ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

La domanda in questa circostanza è se l’eccedenza di riserva legale rispetto al quinto del capitale sociale assuma comunque natura di riserva legale, soggiacendo quindi ai vincoli di indistribuibilità e indisponibilità, oppure se essa possa essere tacitamente trattata come semplice riserva di utili disponibile, salvo che non vi siano altri e diversi vincoli.

È opinione prevalente della dottrina che il vincolo di legge vada circoscritto al solo ammontare “legale” della riserva – il quinto del capitale sociale – e che non si estenda alla parte eventualmente accantonata in eccedenza; di conseguenza, la parte eccedente, sebbene nominata come riserva legale nel verbale dell’assemblea dei soci, avrà natura di riserva facoltativa di utili.

Un quarto caso riguarda la destinazione dell’utile d’esercizio in presenza di perdite riportate a nuovo. L’interrogativo qui è su quale base di calcolo determinare la quota destinata alla riserva legale, se sull’utile prima della copertura delle perdite pregresse, o se sull’utile diminuito delle perdite riportate a nuovo.

La dottrina privilegia la prima soluzione, ovvero il calcolo della quota da accantonare a riserva legale prima della destinazione dell’utile a copertura delle perdite pregresse.

La ragione è quella di far prevalere l’interesse dei terzi alla costituzione della riserva legale, quale protezione del capitale sociale.

Un quinto caso si ha quando una parte di utile d’esercizio deve essere destinata a remunerare gli amministratori; ancora una volta, il dubbio è su quale base calcolare la quota da destinare alla riserva legale, e quindi se la quota di utile netto rappresentativa del compenso spettante all’amministratore vada determinata prima o dopo avere sottratto dallo stesso utile d’esercizio il 5% destinato alla riserva legale.

La risposta affonda le proprie radici nell’articolo 2432 cod. civ., ai sensi del quale le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti, fra gli altri, agli amministratori, sono computate sull’utile netto risultante dal bilancio “fatta deduzione della quota di riserva legale”.

La questione allora si riduce nel decidere se questa quota vada assunta nei limiti della ventesima parte dell’utile netto, oppure anche nella misura, se del caso, maggiore che fosse decisa dall’assemblea dei soci; sarebbe senza dubbio opportuno risolvere la questione in seno alla delibera stessa che dispone l’assegnazione del compenso all’amministratore in forma di partecipazione all’utile d’esercizio.

Se ciò non fosse stato fatto, in dottrina ci si è orientati a favore della soluzione che assume in detrazione la sola quota corrispondente al 5% dell’utile netto d’esercizio, e sull’utile così decurtato sarebbe calcolato il quantum spettante all’amministratore.

Un ultimo caso si ha quando l’utile netto dell’esercizio viene distribuito insieme a una parte della riserva sovrapprezzo.

La distribuzione del sovrapprezzo è, come noto, soggetta al vincolo dell’articolo 2431 cod. civ., così che la sua restituzione ai soci non è consentita sino a quando la riserva legale non ha raggiunto la misura pari al quinto del capitale sociale.

Perciò, per poter attingere dalla riserva sovrapprezzo per integrare l’utile destinato ai soci, occorre preliminarmente prelevare da altre riserve disponibili la quota di esse necessaria per portare la riserva legale sino all’importo di legge; la costituzione della riserva legale può avvenire con somme provenienti anche dalla stessa riserva sovrapprezzo, o comunque da qualsivoglia altra riserva, purché disponibile.