12 Novembre 2014

Deroghe alla decadenza dalla ppc

di Luigi Scappini
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Nel contesto della riforma dell’imposizione indiretta per quanto attiene la compravendita di immobili, intendendo come tali sia i fabbricati che i terreni, che ha portato, da un lato alla rimodulazione delle aliquote applicabili, e dall’altro all’eliminazione di tutta una serie di agevolazioni, tra le forme agevolate è rimasta in vigore quella prevista per la piccola proprietà contadina.

Già in passato ci siamo occupati di questa agevolazione che comporta un indubbio risparmio di imposta, dal momento che si ricorda come l’atto sconti registro e ipotecaria in misura fissa e solamente l’imposta catastale con aliquota dell’1%. Inoltre, non è dovuta l’imposta di bollo sugli atti e le relative copie.

L’agevolazione, disciplinata dall’articolo 2, comma 4-bis de3lla Legge n. 25/2010, compete ai coltivatori diretti, intendendo come tali, ai sensi dell’articolo 31 della Legge n. 590/1965, coloro che lavorano manualmente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all’allevamento del bestiame, a condizione che la forza lavoro sua e dei suoi familiari non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria e agli Iap, figura imprenditoriale introdotta con il D.Lgs. n. 99/2004 e consistente nei soggetti che:

  • sono in possesso delle conoscenze e competenze professionali ex articolo 5 Regolamento n.1257/1999/CE;
  • dedicano alle attività ex articolo 2135 codice civile almeno il 50% del proprio tempo e
  • almeno il 50% del proprio reddito deriva dall’attività agricola, non includendo nel computo eventuali redditi da pensione.

I soggetti così delineati, devono, in sede di stipula dell’atto notarile, esprimere la propria volontà a fruire dell’agevolazione. Non è più previsto l’obbligo di presentazione della documentazione attestante i requisiti inerenti l’attività di coltivazione manuale del fondo e l’idoneità del terreno, oggetto di compravendita, alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.36/E del 17 maggio 2010 ha confermato che l’agevolazione di cui alla L. n. 25/2010 non costituisce “una proroga del regime previsto dalla legge n.604 del 1954, ma una autonoma disciplina che … trova applicazione solo per gli atti stipulati … a decorrere dal 28 febbraio 2010”.

Si ritiene comunque che, ove compatibili, si possano estendere i principi cui è giunta si ala giurisprudenza che la prassi in vigenza della Legge n. 604 anche all’attuale agevolazione.

È prevista la decadenza dall’agevolazione se, entro un quinquennio dall’acquisto, si verifica una delle seguenti condizioni:

  • viene alienato volontariamente il fondo;
  • viene meno la conduzione e/o la coltivazione diretta del fondo.

In deroga espressa alle previsioni di cui sora, il Legislatore, con l’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 228/2001, esclude la decadenza nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o lo Iap ceda o conceda il godimento del terreno a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano anch’essi l’attività di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

Parimenti, non incorre in decadenza il coltivatore diretto o lo Iap che procede all’alienazione del terreno in attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

Nel tempo, come anticipato, si è determinata una copiosa prassi sul tema che risulta applicabile anche all’attuale disciplina agevolativa. In particolare, per quanto attiene le cause di decadenza si rileva come con la Risoluzione n.455/E/2008 l’Agenzia interpellata abbia negato la decadenza nell’ipotesi in cui il terreno “agevolato” sia oggetto di conferimento in una Sas agricola ove il conferente sia socio accomandatario insieme al coniuge e al figlio, in quanto nell’operazione è ravvisabile “una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società”. Resta inteso che il conferente dovrà rimanere accomandatario della Sas r coltivi direttamente il fondo.

Parimenti, non decade dall’agevolazione, come confermato nella Risoluzione n.279/E del 4 luglio 2008, il coltivatore che conceda in affitto il terreno a una società di persone costituita tra lo stesso concedente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Al contrario, con la successiva Risoluzione n.227/E del 18 agosto 2009 è stata confermata la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in cui il conferimento avvenga in favore di una Srl agricola ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 di nuova costituzione, giustificando l’Agenzia tale impostazione in ragione della natura giuridica dell’ente e della non coincidenza, all’interno della compagine sociale, dei soggetti di cui all’articolo 11 richiamato.