6 Maggio 2019

Delibere di distribuzione degli utili e tassazione dei dividendi

di Federica Furlani
Scarica in PDF

L’articolo 1, commi 1003 e 1004, L. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018), abrogando integralmente l’articolo 47, comma 1, Tuir e modificando l’articolo 27 D.P.R. 600/1973, ha di fatto riformato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da soci persone fisiche “privati”, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, parificando il trattamento delle partecipazioni “qualificate” a quelle “non qualificate”.

Dal 1° gennaio 2018, in base all’articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973, “le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [trattasi delle società di capitali ed enti commerciali], operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7 [ipotesi di recesso, liquidazione, …], del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate”.

I dividendi non confluiscono quindi più nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.

Il quadro generale dal 2018 circa la tassazione dei dividendi, a seconda del soggetto percettore, è pertanto il seguente:

  1. persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%;
  2. società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa: tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%);
  3. società di capitali ed altri soggetti Ires: base imponibile pari al 5% (ovvero, esclusione del 95%).

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche privati in relazione a partecipazioni qualificate, il legislatore, nel riformare la disciplina ha stabilito una disciplina transitoria. Continua pertanto a trovare applicazione la previgente disciplina:

  • alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;
  • a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

La normativa ante-riforma prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del:

  • 40%, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
  • aumentata al 49,72%, per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
  • poi portata al 58,14%, per gli utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Ricordiamo che le partecipazioni si considerano “qualificate” se superano uno dei seguenti limiti, relativi alla percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria od alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:

  • S.p.a. quotate in borsa od al mercato ristretto: partecipazioni superiori al 2% dei voti, oppure superiori al 5% del capitale sociale.
  • S.p.a. non quotate ed altri soggetti Ires (come le S.r.l.): partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria o al 25% del capitale sociale o del patrimonio.

Poiché la distribuzione degli utili ai soci di società di capitali è subordinata all’adozione di una specifica delibera assembleare, la stessa, fino al 2022, deve eventualmente prevedere se gli utili/riserve da cui si attinge sono stati prodotti fino al 2007 o al 2016 o al 2017 o successivamente, perché diverso sarà il regime di tassazione in capo al socio “privato”.

In presenza di riserve formate con utili la cui distribuzione concorre alla tassazione con percentuali differenti, l’articolo 1, comma 4, D.M. 26.5.2017 stabilisce una presunzione, prevedendo che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Si ricorda infine che il verbale di distribuzione di utili/riserve deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto e deve scontare l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro.

La procedura da seguire per la registrazione è la seguente:

  • stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l. ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.a. il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
  • predisporre due copie del verbale succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre, su ogni copia, una marca da bollo di 16 euro ogni quattro facciate o 100 righi;
  • eseguire, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice “109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce” e la causale “RP”;
  • presentare, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, all’Agenzia delle entrate le copie del verbale di assemblea di cui al punto 2) e la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Inoltre, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di effettiva percezione dei dividendi, i sog­getti Ires devono rilasciare apposita certificazione di cui all’articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, D.P.R. 322/1998 ai soggetti percipienti, ad eccezione di eventuali utili soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.

La compilazione del quadro RW 2022