19 Febbraio 2019

Definizione liti pendenti: pubblicati modello e istruzioni

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Sono stati diffusi, nella giornata di ieri, il modello e le relative istruzioni per procedere alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. 119/2018.

Il modello dovrà essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 31.05.2019: sarà a tal fine necessario inviare una distinta domanda di definizione con riferimento a ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato.

La trasmissione deve essere effettuata:

  1. direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  2. incaricando un soggetto abilitato;
  3. recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Non sono invece ammesse modalità di presentazione diverse da quelle appena richiamate: la domanda, pertanto, non può essere inviata mediante raccomandata A/R e nemmeno a mezzo pec.

Deve essere tuttavia segnalato che, ad oggi, non è ancora disponibile il servizio web per procedere alla compilazione on line e alla trasmissione telematica della domanda di definizione; sarà a tal fine necessario attendere successiva comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il pagamento degli importi dovuti può avvenire in un’unica soluzione o in un numero massimo di venti rate trimestrali; non è però ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro.

Il versamento della prima rata o dell’intero importo dovrà avvenire entro il 31.05.2019. Con successiva risoluzione saranno quindi indicati i codici tributo utili per il versamento, dovendo tuttavia ricordare, a tal proposito, che è esclusa, in questi casi, la possibilità di compensazione.

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro le richiamate scadenze.

Proprio con riferimento alle modalità di determinazione dell’importo dovuto non possono tuttavia non essere sottolineate alcune perplessità.

Il modello richiede infatti la compilazione di un apposito campo, denominato “Modalità di definizione”, nel quale indicare, con un codice da 1 a 10 lo stato della controversia: tale codice inciderà quindi sulla determinazione del valore da indicare nel campo “Importo lordo dovuto”.

Le istruzioni precisano che deve essere indicato il codice “1” se l’Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all’Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale (per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria di primo grado); in tal caso, l’importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia”.

Il codice “2” deve essere invece utilizzato “in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia”.

Come è già stato evidenziato commentando le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate nel corso degli appuntamenti con la stampa specializzata, il richiesto pagamento del 100 per cento del valore della controversia a fronte dei ricorsi non depositati alla data del 24 ottobre 2018 non pare essere supportato da alcun riferimento normativo.

Invero l’articolo 6, comma 1 bis, D.L. 119/2018 si limita a prevedere quanto di seguito integralmente si trascrive: “In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”.

La disposizione, pertanto, non parrebbe introdurre alcun termine, ragion per cui si potrebbe pacificamente ritenere che, per poter beneficiare del pagamento ridotto nella misura del 90 per cento sia sufficiente verificare che il ricorso sia “pendente iscritto nel primo gradoalla data di presentazione dell’istanza.

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