6 Novembre 2018

Definizione agevolata PVC

di EVOLUTION
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La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consente chiudere le attività di accertamento senza l’emissione dell’avviso, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, o una prima dichiarazione in caso di omessa dichiarazione ed il versamento per intero delle imposte autoliquidate senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.

L’articolo 1 D.L. 119/2018 (cd. Decreto Fiscale) prevede la possibilità di definire in modo agevolato i processi verbali di constatazione, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, o una prima dichiarazione in caso di omessa dichiarazione ed il versamento per intero delle imposte autoliquidate senza applicare le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti.

Affinché sia possibile accedere a detta procedura è necessario che:

  • I pvc siano consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (24/10/2018);
  • Non siano stati emessi avvisi di accertamento;
  • Non sia stato inviato un invito al contraddittorio;
  • Le dichiarazioni, relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l’attività di accertamento ex articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972 oggetto di controllo, siano presentate entro il 31 Maggio 2019.

La norma, rimandando ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità attuative, prevede l’impossibilità di utilizzare ulteriori perdite pregresse, con lo scopo di abbattere i maggiori imponibili emergenti, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini.

Oltre alla presentazione della dichiarazione, nel medesimo termine (31/05/2019), il contribuente dovrà procedere con il versamento delle imposte, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta oggetto di contestazione e risultanti dalle dichiarazioni presentate, senza l’applicazione di interessi e/o sanzioni (ex articolo 17 D.Lgs. 472/1997).

Il versamento potrà essere eseguito:

Nel caso in cui oggetto di definizione fossero le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2 decisione 2014/335/UE, il contribuente dovrà versare oltre alle imposte anche gli interessi di cui all’articolo 114 Regolamento UE n. 952/2013.

Decorsi i suddetti termini senza che il contribuente provveda a presentare la dichiarazione o al versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, la definizione agevolata non si perfezionerà e l’Ufficio verificatore potrà procedere con l’ordinaria attività di controllo, i cui termini di decadenza sono prorogati di due anni se relativi a controlli sui periodi di imposta fino al 31/12/2015 in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3 c.1 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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