9 Agosto 2018

Deduzione spese auto nel noleggio con conducente

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’attività di noleggio con conducente incontra un particolare interesse tra gli operatori economici, poiché permette alle aziende di offrire un servizio ai propri clienti, dirigenti, o altri soggetti, consistente nel mettere loro a disposizione un’autovettura con il relativo conducente.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, è di particolare interesse il regime di deduzione del costo di acquisto dell’autovettura e delle spese di impiego in capo al soggetto che effettua il noleggio con conducente. E’ quindi necessario verificare se le spese sostenute per l’acquisto (diretto o tramite leasing) e i costi di impiego siano interamente deducibili ovvero soffrano di alcune limitazioni.

La risposta non può che essere affermativa, atteso che l’articolo 164, comma 1, lett. a), n. 1), Tuir precisa che sono interamente deducibili dal reddito d’impresa le spese e gli altri componenti negativi relativamente “(….) alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (….), destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”. L’interpretazione letterale della norma riportata è altresì suffragata da posizioni ministeriali che definiscono l’utilizzo come esclusivamente strumentale laddove l’attività stessa non può essere esercitata senza il veicolo, citando come esempio proprio le autovetture per le imprese di noleggio (circolare 37/E/1997, e circolare 48/E/1998).

Per quanto riguarda le spese di impiego, è necessario distinguere le seguenti tipologie:

  • spese di impiego tipiche (carburanti, lubrificanti, pedaggi autostradali, ecc.): interamente deducibili ai sensi del già richiamato articolo 164, comma 1, lett. a), n. 1), Tuir;
  • spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di carattere ordinario: l’articolo 1 D.M. 13.07.1981, in deroga all’ordinario criterio previsto dall’articolo 102, comma 6, D.P.R. 917/1986 (deduzione limitata al 5% del costo dei beni ammortizzabili), prevede per alcune attività, tra cui il noleggio con conducente, la possibilità di dedurre tali costi fino al limite del 25% del costo complessivo dei beni stessi. L’eventuale eccedenza, invece, è deducibile in quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi;
  • spese relative ai pneumatici: interamente deducibili nell’esercizio in cui sono stati sostenuti (articolo 1 D.M. 13.07.1981).

Lo spirito della citata norma, costituente un’eccezione alle ordinarie regole previste in materia di reddito d’impresa dal Tuir, è di tutta evidenza ed è quello di consentire una maggiore e più rapida deduzione di quelle spese strettamente attinenti ad un bene strumentale necessario per lo svolgimento dell’attività e soggetto ad una forte e rapida usura.

A conferma di ciò, si consideri che il medesimo articolo 1, comma 3, D.M. 13.07.1981 precisa che per la deduzione delle spese di manutenzione relative agli altri beni ammortizzabili diversi dagli automezzi, si applicano le ordinarie regole sancite dall’articolo 102, comma 6, Tuir (limite del 5%).

Una particolare riflessione merita l’articolo 1 D.M. 13.07.1981, laddove viene precisato che i costi relativi ai pneumatici sono deducibili per intero nell’esercizio in cui sono stati sostenuti”.

Tale ultimo vocabolo potrebbe indurre il lettore a ritenere che prevalga, in luogo dell’ordinario criterio di competenza, il principio cd. “di cassa”, con ciò determinando uno sfasamento temporale tra il momento in cui viene utilizzato il servizio (sostituzione dei pneumatici) e quello in cui ne avviene il pagamento e la relativa deduzione. Lo stesso Ministero delle Finanze, probabilmente accortosi dell’ambiguità letterale, è intervenuto sull’argomento nella già citata circolare 11/1982, sottolineando, innanzitutto, che la logica della immediata deduzione del costo dei pneumatici è da rinvenirsi nella frequente sostituzione degli stessi, nonché precisando che l’espressione utilizzata “non sta a significare che alla fattispecie sia applicabile il cosiddetto principio di cassa, ma con essa si intende unicamente dare rilevanza fiscale a tale bene nell’esercizio nel quale ha inizio il suo utilizzo”. Di conseguenza, continua la circolare, “i pneumatici acquistati al solo fine di costituire una scorta e di cui non venga iniziato l’utilizzo hanno natura di permutazione patrimoniale e come tale interessante unicamente il conto patrimoniale.

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