19 Marzo 2014

Deducibili le multe per extratime di sosta sulle strisce blu

di Davide David
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Sono sempre stato della convinzione che le “multe” per lo sforamento del tempo di sosta sulle strisce blu sono deducibili nella determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, in quanto trattasi di penali per violazioni di obblighi di natura privatistica e non di sanzioni per violazioni di legge (o comunque per illecito amministrativo). Ma anche se dovessero avere natura amministrativa, comunque si tratterebbe di sanzioni con finalità risarcitoria e non afflittiva e perciò, a mio parere, sarebbero comunque deducibili.

La recente diffusione da parte dei media di un parere del Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti (MIT) sulle zone-blu conforta questa mia tesi.

Il Ministero riconosce infatti che l’eventuale evasione tariffaria per il prolungamento della sosta oltre il termine del “ticket” non configura una violazione alle norme del Codice della strada, bensì una inadempienza contrattuale da perseguire secondo le procedure iure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

In altri termini, il Ministero conferma quindi che il Codice della strada non contempla una sanzione amministrativa per il caso in cui il guidatore paghi una determinata tariffa oraria, esponga il ticket in modo visibile ma poi sosti per più tempo.

Secondo il MIT, la sanzione amministrativa rimane invece applicabile nei due casi previsti dal Codice della strada, cioè laddove la sosta è permessa per un tempo limitato (come nelle strisce bianche con obbligo di esposizione del disco orario) e laddove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta ed è fatto obbligo di porlo in funzione.

Per il parcheggio nelle zone-blu la multa (nella sua accezione di sanzione amministrativa) è quindi erogabile nella sola ipotesi di non aver pagato la tariffa o, comunque, di non aver esposto la ricevuta sul cruscotto, e non invece nella diversa ipotesi di aver lasciato la vettura oltre l’orario prestabilito.

In questa seconda ipotesi (parcheggio oltre l’orario del ticket), i Comuni, come riconosciuto MIT, possono richiedere esclusivamente il recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale.

In conclusione e riepilogando, il parere del Ministero conferma quindi che l’extratime sulle strisce blu non configura un illecito amministrativo, da sanzionare in applicazione del Codice della strada, ma è invece un semplice inadempimento contrattuale, eventualmente da perseguire secondo le regole proprie di tale tipologia di inadempimenti (di natura privatistica e non amministrativa).

Per quanto concerne l’ambito fiscale, occorre per prima cosa ricordare che è da tempo che si dibatte sulla deducibilità delle sanzioni amministrative in genere, soprattutto con riferimento a quelle comminate dall’autorità antitrust.

Secondo una prima linea interpretativa, le sanzioni amministrative non sono mai deducibili, nel presupposto che la loro erogazione non sarebbe in alcun modo connessa (e quindi non sarebbe inerente) all’esercizio dell’attività di impresa, bensì alla violazione di norme imperative e al comportamento illecito tenuto dal contribuente (vedasi, tra le altre, le sentenze della Cassazione n. 5050 del 2010 e n. 8135 del 2011, la circolare 98/E del 2000, la risoluzione 89/E del 2001 e la circolare 42/E del 2005).

Secondo invece una seconda linea interpretativa, laddove non vi sia una norma che ne preveda espressamente la indeducibilità e a condizione che abbiano una funzione “risarcitoria” e non “afflittiva”, le sanzioni amministrative sono deducibili (quando erogate per violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di impresa) in quanto trattasi di oneri che presentano il requisito dell’inerenza previsto dall’art. 109 del TUIR (vedasi, tra l’altro, la sentenza della CTR della Lombardia n. 136/32/12 del 2012, le norme di comportamento n. 41/78 e n. 138/99 dell’ADC di Milano e la circolare Assonime n. 39 del 2000).

Sulla scorta della prima e più restrittiva linea interpretativa, in passato è stata disconosciuta, per difetto di inerenza, la deducibilità degli oneri per infrazioni stradali.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7071 del 2000, nel ricordare che per il principio dell’inerenza, un costo può “essere ravvisato deducibile dal reddito di impresa solo se ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito”, ha escluso la deducibilità degli oneri per infrazioni stradali in quanto, a suo dire, si tratterebbe di oneri rappresentati da “sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, quali sono indiscutibilmente le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale”. Vi è peraltro da dire che, per quanto si può comprendere dalla sentenza, la questione non riguardava certamente la sosta in zone blu ma bensì la violazione di norme attinenti alla sicurezza stradale (eccesso di velocità, ecc.).

A questo punto bisogna però tenere conto che, come confermato dal parere del MIT di cui in premessa, l’eventuale evasione tariffaria per il prolungamento della sosta oltre il termine del “ticket” non configura una violazione alle norme del Codice della strada, bensì una inadempienza contrattuale da perseguire secondo le procedure iure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario tramite l’eventuale applicazione di penali stabilite da apposito regolamento comunale.

Quindi, anche volendo accogliere la tesi più restrittiva secondo la quale sono indeducibili le sanzioni amministrative di qualsiasi genere e tipo, comunque tale tesi non può essere estesa alle penali per l’extratime sulle strisce blu, non trattandosi di sanzioni amministrative ma di penali di natura privatistica.

Ebbene, per quanto concerne le penali per inadempimenti di obblighi di natura privatistica riferibili allo svolgimento di una attività di impresa (o di lavoro autonomo) non pare doversi dubitare della inerenza del costo e quindi della relativa deducibilità (vedasi, a riguardo, i principi affermati nella sentenza della Cassazione n. 19702 del 2011 in merito alle penalità per inadempimenti contrattuali, certamente estendibili a tutte le penalità di natura privatistica).

Per quanto sopra non vi dovrebbe quindi essere più alcun dubbio sulla deducibilità delle penali per il prolungamento della sosta oltre il termine del “ticket”.

Personalmente rimango comunque della convinzione che sono deducibili anche le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada per la mancata esposizione del ticket sul cruscotto (o per la mancata attivazione di altri sistemi di controllo della durata della sosta).

Infatti, tali sanzioni non hanno una funzione afflittiva (o sociale) per un comportamento rischioso o di ostacolo al regolare funzionamento del traffico, dato che la sosta nelle zone blu non comporta certamente dei rischi o degli ostacoli alla circolazione stradale; ma hanno una funzione unicamente risarcitoria del danno per il mancato introito del corrispettivo richiesto per la possibilità di sostare in determinate zone. Prova ne è che la sanzione non è comminata al soggetto trasgressore come conseguenza del comportamento illecito tenuto dallo stesso, bensì al proprietario (o possessore ad altro titolo) del veicolo, indipendentemente dal soggetto che, nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, lo ha parcheggiato senza pagare il ticket (o senza esporre il disco orario).

Inoltre è del tutto evidente che la sosta nella zona blu, indipendentemente dal pagamento o meno del ticket, è funzionale alla gestione aziendale, quando effettuata con un mezzo strumentale all’attività aziendale (il camion, il furgoncino, l’auto, ecc.) per finalità aziendali, come possono essere, ad esempio, il carico e lo scarico di merci, il disbrigo di pratiche aziendali, le visite a clienti e fornitori o la partecipazione a riunioni.

Per quanto poi concerne la documentazione del costo, ritengo che il tagliando lasciato dai funzionari della Polizia Municipale o dagli addetti ai parcheggi, riportante la targa del veicolo, sia certamente sufficiente ad individuare il soggetto (impresa o lavoro autonomo) sul quale grava la penale, in quanto proprietario o possessore ad altro titolo del veicolo. Di conseguenza, il tagliando dovrebbe essere certamente sufficiente a documentare il costo ai fini della deduzione.