27 Giugno 2014

Decreto semplificazioni: novità per i rimborsi Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Importanti novità sono in arrivo per i rimborsi Iva, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di prestazione di garanzia, che sarà esclusa per i rimborsi di importo fino a euro 15.000. E’ quanto prevede l’art. 14 del decreto semplificazioni, in corso di approvazione, che riscrive per intero l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, prevedendo in sintesi le seguenti novità:

  • i rimborsi, sia annuali che trimestrali, di importo non superiore a euro 15.000, saranno erogati senza la prestazione di alcuna garanzia;
  • i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da alcuni soggetti a “rischio” saranno erogati previa prestazione di idonea garanzia;
  • i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da soggetti diversi da quelli sopra indicati, potranno essere erogati previsa prestazione di idonea garanzia ovvero tramite presentazione della richiesta di rimborso munita del visto di conformità.

Relativamente alla prima fattispecie, la novità è finalizzata certamente a rendere più snelli i rimborsi Iva di modesto importo (fino a 15.000 euro), evitando in tal modo ulteriori oneri in capo al soggetto Iva richiedente, anche se non è del tutto chiaro se il limite predetto si riferisca ad ogni singola istanza di rimborso, ovvero debba intendersi cumulativamente per tutte le istanze presentate nel corso dell’anno (sia annuali che trimestrali). Dal tenore letterale del nuovo art. 38-bis, che fa riferimento ai rimborsi, appare più corretto tener conto di ciascuna singola istanza di rimborso al fine della verifica del limite in questione.

Per quanto riguarda i soggetti a “rischio”, per i quali in presenza di rimborsi eccedenti l’importo di euro 15.000, è sempre obbligatoria la prestazione di idonea garanzia. Si tratta più in particolare dei soggetti che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

  • esercizio dell’attività da meno di due anni (escluse le start-up di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012);
  • nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso siano stati notificati avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a determinate percentuali decrescenti in rapporto a degli scaglioni di dichiarato (10%, 5% o 1%);
  • la richiesta di rimborso è eseguita a seguito della cessazione dell’attività.

Infine, per quanto riguarda i rimborsi di importo eccedente l’importo di euro 15.000, richiesti da soggetti diversi da quelli a rischio, è possibile evitare la prestazione di idonea garanzia in presenza di apposizione del visto di conformità nella dichiarazione o nell’istanza di rimborso trimestrale, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

  • di non avere subito, rispetto alla situazione contabile dell’ultimo periodo d’imposta, riduzioni di patrimonio netto, ovvero cessioni aventi ad oggetto immobili, di oltre il 40% per effetto di alienazioni non rientranti nell’attività ordinaria della società;
  • di non aver cessato l’attività, né di averla ridotta per effetto di cessioni d’azienda o rami d’azienda;
  • di non aver ceduto nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (requisito previsto per le sole società di capotali);
  • di avere eseguito i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Indubbiamente la novità più rilevante è senza dubbio quella relativa a tale ultima ipotesi, poiché per le istanze di rimborso di importo eccedente euro 15.000, presentate da soggetti non a “rischio”, la possibilità di evitare la prestazione di garanzia è indubbiamente interessante, poiché come noto l’ottenimento di tale garanzia non è del tutto agevole e spesso oltremodo onerosa. Saranno presumibilmente molti i soggetti passivi che procederanno con l’alternativa di presentare l’istanza di rimborso munita del visto di conformità, in quanto meno onerosa e più “veloce” come tempi di realizzo.