9 Dicembre 2020

Decreto Ristori-quater: le modifiche alla rateizzazione dei ruoli

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 7 D.L. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori-quater), modificando l’articolo 19 D.P.R. 602/1973 (recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Alcune di tali modifiche hanno carattere strutturale, mentre altre sono temporanee in quanto espressamente connesse all’attuale situazione emergenziale.

 

Misure strutturali

I commi 1 e 2 dell’articolo 7 contengono le modifiche di carattere strutturale, quindi a regime, apportate all’istituto della rateizzazione dei ruoli.

Le novità sono le seguenti:

  • dalla data di presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa ovvero dell’eventuale decadenza dalla rateazione:
  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza,
  2. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza,
  3. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis P.R. 602/1973 effettuata in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione (si ricorda che l’articolo 48-bis prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo);
  • il versamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le regole sopra descritte si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 157/2020, cioè a partire dal 30 novembre 2020.

 

Misure temporanee

I commi 3 e 4 dell’articolo 7, invece, dettano alcune disposizioni che semplificano le procedure e le condizioni per l’accesso al beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo e che si applicano alle sole richieste di dilazione presentate fino al 31 dicembre 2021.

Le novità sono le seguenti:

  • con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021, in deroga alla disciplina generale (dettata dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 602/1973), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (condizione espressamente prevista per accedere alla dilazione delle somme iscritte a ruolo) deve essere documentata, ai fini della concessione della dilazione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in luogo dei 000 ordinariamente previsti) – in altri termini, fino al 31 dicembre 2021 è possibile presentare istanza di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 100.000 euro;
  • in relazione ai provvedimenti di accoglimento delle “richieste semplificate” di cui al punto precedente, la decadenza dal beneficio della dilazione si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque ordinariamente previste.

 

Ulteriori disposizioni

Infine, i commi 5 e 6 dell’articolo 7 contengono le seguenti ulteriori disposizioni finalizzate a riconoscere ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti delle somme dilazionate alla luce del protrarsi della pandemia da Covid-19:

  • i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell’inizio del periodo di sospensione dell’attività di riscossione a seguito dell’emergenza epidemiologica (disposta dall’articolo 68, commi 1 e 2-bis, L. 18/2020) è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate già scadute (come invece previsto dalla disciplina generale); in questo caso, ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 7 del Decreto Ristori-quater (decadenza dal beneficio della dilazione che si verifica in caso di mancato pagamento di dieci, e non di cinque, rate, anche non consecutive);
  • a favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (prevista dall’articolo 6 L. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (prevista dall’articolo 1, commi da 4 a 10-quater, D.L. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere (ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973) la rateizzazione del pagamento per le somme ancora dovute.