1 Giugno 2020

Decreto Rilancio: l’indennità in favore dei lavoratori domestici

di Stefano Rossetti
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 85 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), al fine di sostenere il reddito dei soggetti che esercitano l’attività di lavoro domestico, prevede l’erogazione di un’indennità pari a 500 euro in relazione ai mesi di aprile e maggio 2020.

L’indennità spetta ai lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere contratti di collaborazione per una durata complessiva di 10 ore settimanali.

Inoltre, l’articolo 85 del D.L. Rilancio prevede una serie di requisiti che devono essere rispettati affinché il collaboratore possa fruire dell’indennità. In particolare, il lavoratore domestico non deve:

  • convivere con il datore di lavoro. L’inserimento di tale causa ostativa sembra dettata dal fatto che un collaboratore domestico convivente con il datore di lavoro risulti meno danneggiato dall’emergenza sanitaria in quanto, in tale situazione, non dovrebbe far fronte ai costi per l’alloggio;
  • essere titolare di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 L. 222/1984;
  • essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
  • rientrare tra i soggetti che hanno regolarizzato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 103 Decreto Rilancio;
  • percepire il reddito di cittadinanza ex D.L. 4/2019 in misura pari o superiore all’indennità. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, in luogo del versamento dell’indennità verrà integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare di 500 euro.

L’indennità non è cumulabile con:

  • le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto Cura Italia. Si tratta delle indennità di cui possono fruire i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione continuativa, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori dello spettacolo;
  • le “nuove” indennità previste dall’articolo 84 del Decreto Rilancio. Si tratta, in linea generale, del rinnovo per il mese di aprile e maggio delle indennità del punto precedente;
  • le indennità erogate attingendo al fondo per il reddito di ultima istanza ex articolo 44 del Decreto Cura Italia;
  • il reddito di emergenza ex articolo 82 del Decreto Rilancio.

L’indennità, che non sarà assoggettata ad imposizione fiscale, verrà erogata dall’Inps a seguito di invio di apposita domanda con modalità on line attraverso il sito internet www.inps.it.

Come si evince dal messaggio Inps n. 2184/2020 per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • Pin ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps;
  • Spid di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

All’atto della compilazione della domanda il richiedente dovrà verificare le proprie generalità e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma per fruire dell’indennità.

Inoltre, dovranno essere indicate le modalità di accredito scelte per il pagamento selezionando tra:

  • codice Iban per bonifico bancario/postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato.

Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste e in tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale.

L’Iban comunicato deve essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità (prima dell’eventuale erogazione dell’importo dovuto, l’Inps verificherà la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell’indennità e il titolare del conto associato all’Iban comunicato).

Dopo che il soggetto richiedente ha presentato la domanda di indennità online, gli sarà rilasciata una ricevuta, che non contiene ancora la protocollazione della domanda, ma un primo identificativo univoco.

La ricevuta della domanda protocollata potrà essere scaricata successivamente dal sito Inps, nella medesima sezione in cui è stata presentata la domanda e dell’avvenuta protocollazione ne verrà avvertito il richiedente tramite un messaggio inviato ai recapiti telematici (SMS/e-mail).  La domanda verrà messa comunque subito in lavorazione, anche in assenza della protocollazione.

Da ultimo si segnala che sul portale web dell’Inps è anche possibile:

  • visualizzare lo stato della domanda presentata, e scaricare la ricevuta;
  • variare i dati di pagamento, modificando le scelte fatte riguardo le modalità di accredito dell’indennità. Questa funzione sarà attiva fintanto che non sia stato avviato il processo di emissione del pagamento.