11 Maggio 2020

Decreto Rilancio: le novità per lo sport italiano

di Guido Martinelli
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Le bozze attualmente in circolazione di quello che in origine era stato definito “Decreto Aprile”, poi, causa dei ritardi, “Decreto Maggio” e che ora appare ribattezzato come “Decreto Rilancio” contengono molte delle promesse che il Ministro Spadafora aveva annunciato in alcune sue apparizioni pubbliche.

Dalla lettura di questi documenti, salvo ulteriori modifiche che potrebbero essere inserite in sede di formale approvazione del decreto, si proroga al 31 luglio (o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal medesimo mese) rispetto all’originario 30 giugno il termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori di impianti sportivi pubblici e ne viene allargata la platea dei beneficiari anche agli enti del terzo settore. Entro lo stesso termine dovranno essere effettuati anche i versamenti fiscali nel frattempo sospesi.

Vengono introdotte, poi, tre novità importanti a gran voce richieste dal movimento sportivo, di cui ci si augura l’approvazione.

La prima prevede la possibilità, dietro richiesta delle sportive che gestiscono impianti pubblici, di una revisione dei rapporti concessori da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuito che possono consentire anche la proroga della originaria durata del rapporto.

Se tale ipotesi si poteva considerare già implicita, a causa del periodo di chiusura del tutto innovativa, appare invece rilevante la soluzione prevista per gli impianti sportivi di proprietà privata.

In tal caso, infatti, viene previsto a favore del conduttore il diritto ad una riduzione del canone locatizio in misura non inferiore al 60% dell’importo contrattuale per tutto il periodo di efficacia del provvedimento governativo di sospensione dell’attività salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione per la correzione dello squilibrio delle prestazioni.

Infine viene previsto che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto di futura approvazione, gli acquirenti che non hanno potuto godere dei servizi sportivi a causa della chiusura dell’impianto potranno chiedere al gestore l’emissione di un buono di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venir meno delle misure di sospensione dell’attività sportiva.

Viene poi istituito un fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale finanziato, in quota parte, con i proventi relativi alle scommesse sportive.

Si estende anche ai mesi di aprile e maggio la possibilità di ricevere l’indennità di 600 euro prevista per i lavoratori che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui all’articolo 96 D.L. 18/2020.

Il provvedimento appare finanziato con 200 milioni di euro e si conferma che non possa essere riconosciuto ai percettori di altro reddito di lavoro e del reddito di cittadinanza.

Coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo e hanno ottenuto il contributo non saranno tenuti a ripresentare la domanda.

Viene rifinanziato anche il provvedimento per il mese di marzo di modo che possa essere garantito l’importo a tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

Viene inoltre introdotta la possibilità della cassa integrazione per gli sportivi professionisti con retribuzione annua lorda non inferiore a 50.000 euro. Detto provvedimento al momento non ha copertura finanziaria definita.

In maniera ad avviso di chi scrive un po’ sorprendente viene infine previsto che, per le controversie relative ai provvedimenti adottati dalle Federazioni di annullamento, prosecuzione o conclusione delle competizioni sia esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva e gli stessi siano devoluti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, indicandone la procedura.

Il tutto con buona pace dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

Ma non possiamo tacere delle proposte che la società Sport e Salute spa (che ricordiamo essere società unipersonale del MEF) ha formulato in sede di audizione parlamentare durante la discussione del disegno di legge di conversione del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità) al fine di introdurre ulteriori modifiche di sostegno per il mondo sportivo di base.

Senza entrare nel merito di quelle che già appaiono inserite nell’altro provvedimento sopra esaminato, si segnala l’ipotesi di introdurre una ulteriore fiscalità di vantaggio con la previsione di una detrazione Irpef fino al 50% per le erogazioni liberali e un credito di imposta del 60% sulle sponsorizzazioni.

Si ipotizza, poi, la costituzione di un fondo di investimento per lo sport nonché l’innalzamento della franchigia dei compensi esenti di cui all’articolo 67 Tuir, da diecimila a quindicimila euro, e la costituzione di un fondo previdenziale per lo sport.

In realtà detto fondo appare più di natura assicurativa, in quanto dovrebbe garantire la copertura assicurativa e sanitaria a tutti gli operatori sportivi e al tempo stesso la mutualità in caso di inabilità, perdita del posto di lavoro, ecc..

Il prelievo sarebbe in quota percentuale sul compenso (4% fino a cinquemila euro; 8% fino a diecimila, 12 % per l’ultimo scaglione fino a quindicimila). Nulla viene precisato sulla parte eccedente o per la componente previdenziale o sulla individuazione del gestore del fondo.

Probabilmente una proposta da rivedere.