9 Ottobre 2020

Decreto Rilancio: le misure fiscali per Campione d’Italia

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 129-bis D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) contiene disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d’Italia.

In particolare, la norma in esame interviene sulla disciplina fiscale relativa all’exclave italiana sulla sponda del lago di Lugano delineata dalla Legge di bilancio 2020.

Con i commi 559-580, dell’articolo 1 L. 160/2019, infatti, anche in virtù dell’inclusione di Campione d’Italia nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise (cfr. Regolamento (UE) 474/2019 e Direttiva (UE) 475/2019), sono state introdotte alcune disposizioni tributarie concernenti il comune italiano situato in territorio svizzero.

In primo luogo, le novità introdotte dall’articolo 129-bis del Decreto Rilancio riguardano le imposte sui redditi e l’Irap; a tal fine, vengono modificati i commi 573, 574, 575 e 576 della Legge di bilancio 2020. Questi ultimi avevano previsto una riduzione del 50%, per cinque periodi d’imposta, delle imposte sui redditi diversi da quelli d’impresa, per le persone fisiche residenti a Campione d’Italia, delle imposte sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi presenti nel territorio dell’exclave, delle imposte sui redditi d’impresa realizzati da soggetti, individuali o collettivi, iscritti alla Camera di commercio di Como e con sede sociale operativa o un’unità locale a Campione e dell’Irap sulle attività esercitate a Campione. Per poter beneficiare delle agevolazioni, le persone fisiche dovevano essere residenti a Campione d’Italia e le imprese dovevano essere iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como alla data del al 20 ottobre 2019.

Per effetto delle novità introdotte dall’articolo 129-bis del Decreto Rilancio:

  • viene meno il limite temporale del 20 ottobre 2019, con la conseguenza che possono accedere al regime fiscale agevolato le persone fisiche e le imprese che rispettivamente risultino residenti nel comune di Campione d’Italia o iscritte alla Camera di commercio di Como anche dopo quella data;
  • passa da cinque a dieci il numero dei periodi d’imposta in relazione ai quali persone fisiche, professionisti, imprese individuali, società di persone e di capitali residenti o in attività nel territorio di Campione possono beneficiare della detassazione al 50%;
  • per il 2020, sono elevati gli importi massimi concedibili delle agevolazioni sulle imposte dirette, che trovano applicazione nei limiti di 800.000 euro per ogni impresa (per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura il limite è di 120.000 euro, mentre l’importo massimo per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli è di 100.000 euro).

L’articolo 129-bis ha rimodulato anche la disciplina del credito d’imposta previsto a favore delle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale (comma 577 della Legge di bilancio 2020).

Queste, in sintesi, le novità:

  • si chiarisce che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel territorio del comune di Campione d’Italia;
  • la misura del credito d’imposta rimane commisurato all’entità dei costi agevolabili ma viene modulata in funzione delle dimensioni dell’impresa: 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese;
  • viene introdotto un limite massimo per ciascun progetto di investimento, modulato in funzione delle dimensioni dell’impresa: 30 milioni di euro per le grandi imprese, 20 milioni per le medie, 6 milioni per le piccole;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, il tax credit trova applicazione nei limiti di 800.000 euro per ogni impresa (120.000 euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli).

Peraltro, all’interno della Legge di bilancio 2020 viene introdotto il nuovo comma 578-bis, in base al quale la maggiorazione delle agevolazioni sulle imposte dirette e del credito d’imposta sugli investimenti a Campione d’Italia si applica previo parere favorevole della Commissione europea.

L’articolo 129-bis del Decreto Rilancio modifica anche l’articolo 1, comma 632, L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): per effetto di tale modifica viene affidato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate, con cui ogni anno viene determinata la percentuale di riduzione forfetaria (non inferiore al 30%) applicabile ai fini Irpef ai redditi – diversi da quelli d’impresa – prodotti dai residenti a Campione in franchi svizzeri, il compito di definire la percentuale di riduzione (sempre non inferiore al 30%) anche in relazione ai redditi d’impresa ivi prodotti (cfr. articolo 188-bis Tuir).

Infine, l’articolo 129-bis (commi 3, 4 e 5) detta disposizioni agevolative in materia di accise sui prodotti energetici a Campione d’Italia. In particolare:

  • il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d’Italia viene sottoposto ad accisa (ai sensi della disciplina del Testo Unico Accise di cui al D.Lgs. 504/1995) con aliquota agevolata di 201,50 euro per mille litri in luogo della vigente aliquota di 403,2 euro per mille litri (per questi consumi non si applicano le riduzioni del costo del gasolio previste nei territori ricadenti in zone montane);
  • l’energia elettrica consumata nel comune di Campione d’Italia viene assoggetta ad accisa con aliquote agevolate (001 euro per ogni kWh di energia impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni e 0.0005 euro per ogni kWh di energia impiegata nei locali diversi dalle abitazioni);
  • l’applicazione delle predette misure agevolate d’accisa sul gasolio e sull’elettricità è subordinata alla previa autorizzazione del Consiglio europeo (se autorizzate, le misure d’accisa si applicano dalla data di autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni).