6 Aprile 2020

Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti delle Entrate in sintesi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella giornata di venerdì 3 aprile è stata pubblicata la circolare 8/E/2020, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta alle domande legate alle disposizioni del decreto “Cura Italia”.

Si espongono di seguito, in sintesi, alcuni dei più rilevanti chiarimenti offerti con la richiamata circolare.

 

Sospensione dei versamenti in funzione dell’attività svolta
Articolo 61 D.L. 18/2020
I contribuenti che svolgono attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria (individuate dalla norma), possono beneficiare di un differimento del termine del versamento dell’Iva, dei contributi e delle ritenute.
DOMANDE RISPOSTE
Svolgo più attività, e solo una di queste rientra tra quelle che consentono di beneficiare della sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020. Posso beneficiare del previsto differimento? , ma solo se l’attività rientrante tra quelle oggetto di sospensione è svolta in maniera prevalente rispetto alle altre.
Svolgo un’attività che rientra nei settori elencati dall’articolo 61 del decreto Cura Italia, ma il mio codice Ateco non è espressamente richiamato nella risoluzione 12/E/2020. Posso beneficiare della sospensione? , i codici Ateco indicati nella risoluzione sono meramente indicativi.

 

Sospensione degli adempimenti
Articolo 62 D.L. 18/2020
Sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
DOMANDE RISPOSTE
Le attività per le quali è stata disposta la chiusura sono obbligate ad emettere la fattura elettronica durante il periodo di sospensione? Sì, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.
La trasmissione telematica dei corrispettivi rientra tra gli adempimenti sospesi? Trasmissione telematica e memorizzazione dei corrispettivi rappresentano un unico adempimento: la prima non può quindi essere “separata” dalla seconda ed essere ritenuta sospesa.
Diverso è il caso dei contribuenti che ricadono nella “fase transitoria”, in quanto non utilizzano ancora un registratore telematico e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali: in questo caso è possibile beneficiare della sospensione dei termini per la trasmissione dei corrispettivi.
Se l’attività è stata sospesa è necessario rispettare qualche adempimento ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi? No, se non viene svolta alcuna attività, nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione e invio dei dati deve essere posta in essere. Il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva, provvederà all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione.
Sono sospesi gli adempimenti previsti nell’ambito della nuova disciplina in materia di ritenute nei contratti di appalto? Solo se risultano sospesi gli obblighi di versamento (per rispetto del limite di ricavi, per tipologia di attività svolta o per luogo di svolgimento dell’attività) sono conseguentemente sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
Fino al 31 maggio sono sospesi i termini per la presentazione dei modelli Intrastat? Sì, la presentazione andrà effettuata entro il 30 giugno 2020.
Sono sospesi i termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso?
Posso ritenere sospeso anche il versamento dell’imposta di registro a fronte della registrazione di un contratto di locazione/comodato?
Sì, sono sospesi i termini per la registrazione.
Se il contribuente si avvale della sospensione per la registrazione dei contratti è sospeso anche il versamento dell’imposta. Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, resta dovuto il relativo versamento dell’imposta.
Il Decreto sospende anche i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione? Sì.
Nell’ambito di un controllo formale ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1972 ho ricevuto una richiesta di presentazione della documentazione. I termini sono sospesi? , se i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020.

 

Sospensione attività uffici
Articolo 67 D.L. 18/2020
“Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”
DOMANDE RISPOSTE
I termini di sospensione del contenzioso previsti per gli Uffici dall’articolo 67 (8 marzo – 31 maggio) come si conciliano con quelli destinati alla generalità dei contribuenti dell’83 (9 marzo – 15 aprile) del Decreto? L’articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale, ma è fatta salva l’applicazione di “disposizioni speciali”.
Pertanto, con riferimento a tutti i termini processuali risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto.
Sono sospese le attività relative ai rimborsi? No, gli Uffici continueranno a svolgere la loro attività.
Sono sospese le attività relative alle indagini finanziarie? No, anche se si consiglia di limitare gli spostamenti ai casi indifferibili e urgenti.
Come agirà l’Agenzia delle entrate nell’ambito delle procedure concorsuali, considerato il periodo di sospensione? Ai sensi dell’articolo 83 sono sospesi i termini processuali, anche nell’ambito delle procedure concorsuali.
Il termine per l’insinuazione tempestiva, essendo correlato alla fissazione dell’udienza per la verifica dello stato passivo (30 giorni prima dell’udienza), viene a slittare, per effetto del rinvio d’ufficio di tutte le udienze, a data successiva al 15 aprile 2020. Relativamente, invece, al termine per l’insinuazione tardiva, essendo correlato al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (un anno dal deposito), la sua scadenza è prorogata per il numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione.
Con riferimento alle altre attività, la sospensione dei termini non impedisce comunque agli Uffici lo svolgimento dell’attività nel periodo in esame.

 

Credito d’imposta negozi e botteghe
Articolo 65 D.L. 18/2020
È riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 60%, dell’ammontare del canone di locazione degli immobili C/1 nel mese di marzo 2020.
DOMANDE RISPOSTE
Per beneficiare del credito d’imposta è necessario che il canone di locazione sia stato pagato? Sì, il credito matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone.
Ho locato un immobile rientrante nella categoria catastale D/8. Posso beneficiare del credito d’imposta? No, il credito è riconosciuto solo per la categoria catastale C/1.