29 Dicembre 2021

Debuttano le nuove figure dei “piccoli produttori indipendenti”

di Luigi Scappini
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Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro, convertito con L. 215/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20.12.2021, ha apportano copiose novità nell’ambito del regime accise previsto per il settore delle bevande alcooliche.

Le modifiche, introdotte con l’articolo 5, comma 15-septies, decorreranno, per espressa previsione di legge, a partire dal prossimo 1° gennaio.

Alcune modifiche devono essere lette in diretta connessione con il prossimo recepimento della Legge di delegazione europea 2021; infatti, in tale sede verranno individuati i criteri direttivi per l’esercizio della delega nonché l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/1151 in materia di accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

In particolare, vengono introdotte le figure dei piccoli produttori indipendenti.

Per quanto attiene il settore del vino, viene consentita agli Stati Membri l’applicazione di aliquote di accise ridotte al vino che viene prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti.

La Direttiva definisce tale il “produttore di vino che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di vino, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di vino e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori di vino cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 1 000 ettolitri o, secondo il caso, i 20 000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore di vino indipendente”.

In recepimento di tali indicazioni, viene introdotta una sottofigura a quella del “piccolo produttore di vino” che, si ricorda, l’articolo 37 D.Lgs. 504/1995 (il c.d. Testo unico delle accise) definisce come il soggetto che produce in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, sulla base della produzione annua media delle ultime 3 campagne viticole consecutive.

Ai sensi, infatti, del nuovo articolo 37-bis D.Lgs. 504/1995, il piccolo produttore può chiedere all’Amministrazione finanziaria la certificazione della sussistenza dei seguenti requisiti:

  • quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell’anno precedente non eccedente i 1.000 ettolitri;
  • indipendenza, legale ed economica da altri produttori di vino;
  • utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda;
  • esercizio dell’attività non sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

In perfetta sintonia, il nuovo articolo 33-bis Tua definisce quali piccole distillerie indipendenti quelle per le quali l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica:

  • che il quantitativo di alcole etilico realizzato nell’anno precedente non è superiore a 10 ettolitri;
  • l’indipendenza economica e legale da altre distillerie;
  • l’utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda;
  • la circostanza che essa non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Parimenti, il nuovo comma 3-quater dell’articolo 35 Tua stabilisce l’indipendenza del piccolo produttore di birra quando, oltre ai requisiti già visti per viticoltori e distillerie, ha un quantitativo di birra realizzato nell’anno precedente non superiore a 200.000 ettolitri.

Ma il Decreto Fisco-Lavoro introduce importanti modifiche anche per quanto riguarda il settore della birra, sostituendo l’articolo 35, comma 1, terzo periodo e prevedendo che “Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta”.

Invece, a partire dal 1° gennaio 2031 per grado Plato si intenderà “la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori”.

Si ricorda anche che la Direttiva (UE) 2020/1151, in riferimento al settore della birra, ha previsto l’innalzamento della gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte, che viene elevata da 2,8% a 3,5% volumi, il tutto con il preciso fine di incentivare la realizzazione di birre a bassa gradazione alcolica.

Infine, introducendo il nuovo articolo 38-bis Tua, vengono definiti quali “piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra”, i soggetti esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), Tua, che, oltre a rispettare i requisiti di indipendenza legale ed economica, di utilizzo di strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e di non fruizione di licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui, producono bevande ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l’aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, che nell’anno precedente non hanno prodotto un quantitativo superiore a 15.000 ettolitri.