29 Dicembre 2017

Dal 2018 detrazione IVA in tilt

di Francesco ZuechGiovanni Valcarenghi
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Babbo Natale, quest’anno, ci ha deluso; lo diciamo con il massimo rispetto ma non possiamo tacere.

Si attendeva un “dono” semplice, un piccolo emendamento alla legge di Bilancio; la letterina l’avevamo mandata, credete, ed era anche scritta in bella calligrafia. Sarà stato un baco del sistema di consegna degli Elfi, sarà che siamo stati brutti e cattivi in questo 2017.

La conclusione è una sola: il sistema della detrazione IVA sulle fatture di acquisto rimane cristallizzato così come scritto nel D.L. 50/2017. L’affermazione non può che essere di rammarico, se solo si osserva – con dolore – come due norme delle stesso D.P.R. 633/1972 (l’articolo 19 e l’articolo 25) siano tra loro in aperto contrasto.

Questo ha determinato alcune stranezze operative, sempre relative a letterine; le stesse, però, non sono state recapitate a Babbo Natale, bensì ai fonritori, con le più strane minacce.

La fantasia non ha limiti, e se ne sono viste di tutte i colori: da paventati rischi di indetraibilità dell’imposta, a minacce di mancato pagamento dell’IVA. Il tutto, ovviamente, con la finalità di contrastare una norma che è nata sotto una cattiva stella e che non si è voluto rimettere sulla corretta via.

In sostanza, secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 19, la detrazione può essere esercitata (letteralmente) solo con riferimento all’anno di esigibilità dell’imposta (tranne per i casi di esigibilità differita, leggasi, più semplicemente, momento di effettuazione), e non più al secondo anno successivo. Questa novità, ricordiamo, è in vigore dallo scorso 24 aprile con effetto per le fatture e bollette doganali emesse dall’1/1/2017 ma gli effetti esploderanno nelle nuove criticità solo dal 2018, giacché tale diritto (a differenza del passato) non può più essere esercitato nelle liquidazioni IVA dell’anno successivo a quello di esigibilità.

Dunque, scaduto il termine di presentazione della dichiarazione (30-04-2018), la detrazione sarebbe perduta, salvo il caso di ipotizzare un rimborso anomalo, ovvero interrogarsi sulla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa (che, tuttavia, rischierebbe di poter essere censurata in quanto renderebbe – di fatto – non operativa la norma di limitazione).

Per cercare di contrastare questi evidenti problemi, si potrebbe suggerire una chiave di lettura differente; lo premettiamo, la soluzione rappresenta una evidente forzatura, plausibile solo dinnanzi ad una norma scritta senza senso logico.

Si potrebbe allora valutare, come già evidenziato nella denuncia presentata agli organi comunitari dall’ANC e CONFIMI, la detrazione “immediata” (legata al momento di esigibilità/effettuazione) di carattere non esclusivo, pena l’insorgenza di un conflitto fra il presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il presupposto formale (possesso della fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla direttiva (art. 168 e 178) e già oggetto degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02.

Tali insegnamenti potrebbero venire confermati anche in altre due cause attualmente pendenti presso la Corte di giustizia. Come confermano infatti le recenti conclusioni dei due diversi Avvocati generali (conclusioni del 30/11/2017 in causa C-8/17 e conclusioni del 26/10/2017 in causa C-533/16), il dies a quo (momento iniziale) della detrazione non può prescindere dal fatto di disporre di una fattura (nel caso di specie nota di addebito/fattura integrativa) indicante l’importo dell’IVA versata a monte. Diversamente, come osservato (aspetto importante) dalla stessa Commissione Ue (punto 40 delle conclusioni del 26/10) “se si accogliesse la tesi dell’Amministrazione tributaria slovacca, il soggetto passivo avrebbe diritto alla detrazione anche senza avere versato alcuna somma al fisco slovacco e senza possedere alcuna fattura”.

Considerazione, quella del possesso della fattura, che in passato (C.M. 328/E/1997, punto 3.5.2) aveva già spinto l’Amministrazione finanziaria nostrana a precisare che “per esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo … l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”.

Ciò premesso, in attesa di conoscere il pensiero aggiornato dell’Agenzia delle Entrate, parrebbe quindi possibile sostenere la detrazione nella liquidazione per il mese di gennaio 2018 (dies a quo) di una fattura datata 31/12/2017 arrivata, ad esempio, il 17/01/2018 (ma sarebbe uguale se fosse il 3 gennaio) ancorché si ponga il problema, in tal caso, di documentare adeguatamente il momento di arrivo della fattura (pec, mail, ecc).

Stiamo certamente forzando la mano, mettendo in secondo piano l’assunto contenuto nell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972; ma tale forzatura potrebbe rappresentare un rimedio operativamente gestibile” dinnanzi ad una norma scritta senza “amore”.

Affinché tutto funzioni, non si possono che attendere le indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia, che non può protrarre il proprio silenzio ancora per lungo tempo; le esigenze operative dei commercialisti e degli uffici amministrativi delle aziende sono ormai improrogabili e qualcuno si deve assumere la responsabilità di quanto è stato scritto.

Se Babbo Natale si è dimostrato sordo, proviamo a puntare sulla Befana!

La dichiarazione IVA e le novità normative ed interpretative