15 Aprile 2021

Dac 7: cooperazione amministrativa fiscale ed economia digitale

di Gennaro Napolitano
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dello scorso 25 marzo è stata pubblicata la Direttiva 2021/514 del Consiglio dell’Unione europea contenente nuove disposizioni finalizzate a rafforzare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale in relazione alle sfide poste dall’economia digitale. A tal fine, la direttiva in esame modifica la precedente Direttiva 2011/16/UE.

Prima di passare in rassegna gli aspetti principali della nuova normativa, è utile ricordare che la trasparenza nel settore della fiscalità rappresenta un obiettivo primario per le istituzioni europee, nonché un presupposto imprescindibile per il contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale.

In tale prospettiva assiologica, a partire dal 2011, si sono succedute una serie di direttive in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (c.d. Dac Directive on Administrative Cooperation) nella consapevolezza che, stante la competenza rimessa ai singoli Stati membri in ambito tributario, solo una più efficace cooperazione amministrativa sia in grado di contrastare proficuamente i fenomeni di evasione ed elusione fiscale transfrontalieri, nonché le strategie di pianificazione fiscale aggressiva attraverso cui soprattutto le imprese multinazionali mirano a trasferire gli utili in giurisdizioni a più basso livello di imposizione fiscale, erodendo la base imponibile di altri Stati membri.

La prima delle ricordate direttive in materia di cooperazione amministrativa è stata la 2011/16/UE (c.d. Dac 1), con la quale il legislatore europeo ha presso atto che “nell’era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante”. Per tale motivo, “uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri”.

La Direttiva del 2011 è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni con cinque direttive successive che hanno contribuito, nel loro insieme, a rafforzare progressivamente l’impianto normativo sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale.

La Direttiva 2021/514, quindi, è (per il momento) l’ultima in ordine di tempo e può essere pertanto identificata con la sigla Dac 7.

Essa, in estrema sintesi, estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

Il legislatore europeo, infatti, è ben consapevole del fatto che nel corso degli ultimi anni la digitalizzazione dell’economia ha registrato una rapida crescita, favorendo il proliferare di un numero progressivamente crescente di operazioni e attività (realizzate soprattutto dalle grandi imprese multinazionali) finalizzate alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali.

Come si legge nel Considerando n. 6 della Direttiva, “la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme digitali ha creato un contesto complesso in cui può essere difficile garantire l’applicazione delle norme fiscali e l’adempimento dei relativi obblighi. Vi è carenza di adempimento degli obblighi fiscali e il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Le Amministrazioni fiscali degli Stati membri non dispongono di informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato nei rispettivi Paesi grazie alle attività commerciali svolte con l’intermediazione di piattaforme digitali. Ciò è particolarmente problematico quando il reddito o la base imponibile transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in un’altra giurisdizione”.

La nuova normativa prevede, quindi, che i gestori di piattaforme online debbano raccogliere e comunicare periodicamente i dati degli operatori che hanno svolto sulla piattaforma un’attività commerciale (le operazioni rilevanti sono la vendita di beni e di servizi personali, il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto e la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio).

A tal fine, i gestori dovranno registrarsi presso uno Stato membro e inviare le informazioni all’Autorità fiscale del relativo Paese.

Successivamente ciascuna Amministrazione fiscale ricevente dovrà comunicare i dati in via automatica alle Autorità fiscali degli altri Stati membri in funzione della residenza di ciascun venditore.

Tra i dati oggetto di comunicazione rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate.

In sostanza, quindi, si pone in capo ai gestori delle piattaforme digitali l’obbligo di comunicare i redditi percepiti dai venditori attivi sulle piattaforme stesse e agli Stati membri il correlativo obbligo di scambiare automaticamente tali informazioni.

Lo scambio automatico di tali informazioni tra le Autorità fiscali degli Stati membri che hanno diritto a tassare i proventi realizzati attraverso le piattaforme digitali consentirà agli stessi di determinare correttamente le imposte sul reddito e l’Iva dovute.

Con la nuova Direttiva, quindi, l’Unione europea mira sia a rafforzare i livelli di trasparenza nel settore dell’economia digitale sia a favorire una corretta concorrenza nell’ambito dell’economia “tradizionale”.

Le nuove norme troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023.