21 Luglio 2016

Cumulabilità Tremonti /conti energia: l’Agenzia non si esprime

di Alessandro Bonuzzi
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La decisione “ora per allora” di cumulare l’agevolazione “Tremonti ambientale” con le agevolazioni previste dal conto energia potrebbe comportare la revoca dei benefici di natura non tributaria da parte del GSE; nessuna contestazione, invece, sarebbe mossa in relazione al bonus fiscale.

È quanto emerge dalla lettura della risoluzione n. 58/E di ieri.

Di fatto, l’Agenzia delle entrate evita di esprimersi sull’annosa questione relativa alla possibilità di cumulare la detassazione per investimenti ambientali (articolo 6 L. 388/2000) con gli incentivi del conto energia; eventualità prospettabile nel caso degli impianti fotovoltaici.

Infatti, se da una parte risulta chiaro che la Tremonti ambientale” deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente, dall’altra, la competenza circa la valutazione della sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità del conto energia è demandata al Ministero dello Sviluppo economico.

La ragione è che l’incentivo erogato dal GSE costituisce una agevolazione di natura non tributaria.

Pertanto, “il contribuente che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe esporsi al rischio di subire la revoca, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dei benefici derivanti dai vari conti energia, sulla base delle valutazioni del Ministero dello Sviluppo economico in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative”.

La situazione meno dubbia continua a essere quella del “secondo conto energia”. Al riguardo, si ricorda che la norma di interpretazione recata dall’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012 (“quinto conto energia”) ed i relativi contributi all’interpretazione forniti dal Ministero dello Sviluppo economico hanno chiarito la cumulabilità dei benefici di cui al secondo conto energia con la detassazione ambientale, entro il limite del 20 per cento del costo dell’investimento (vedasi la nota del Ministero dello Sviluppo economico del 18 giugno 2015).

In relazione, poi, alla possibilità di fruire della detassazione ambientale ex post, la risoluzione ripercorre le indicazioni fornite nel corso degli anni volte a “sanare” il mancato utilizzo dell’agevolazione nell’esercizio di realizzazione degli investimenti a causa dell’incertezza interpretativa. In particolare, viene precisato che:

  1. per quanto riguarda la rappresentazione in bilancio degli investimenti ambientali, è facoltà del contribuente procedere alla riapprovazione dei bilanci relativi agli esercizi di effettuazione degli investimenti ambientali;
  2. la mancata comunicazione degli investimenti agevolati al Ministero dello Sviluppo economico entro un mese dall’approvazione del bilancio non determina la decadenza dell’agevolazione;
  3. la detassazione concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita;
  4. la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno dell’investimento non è ostativa alla possibilità di avvalersi del beneficio in sede di dichiarazione integrativa “a favore” ovvero, scaduto l’anno, presentando l’istanza di rimborso.