31 Marzo 2022

Credito per investimenti in beni strumentali: rilevanza di oneri accessori e attrezzature

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 e ss.mm.ii., prevede un’agevolazione parametrata al costo di acquisizione del bene determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), Tuir, ovvero comprensivo anche degli “oneri accessori di diretta imputazione”.

Il principale documento di prassi in materia di costi rilevanti, risalente ai tempi dell’iperammortamento, è la risoluzione AdE 152/E/2017, che ha precisato l’ammissibilità di:

  • oneri accessori di diretta imputazione, la cui concreta individuazione è da effettuarsi con riferimento al principio contabile Oic 16 indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa;
  • attrezzature e accessori, beni materiali strumentali non riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie dell’allegato A annesso alla L. 232/2016.

In tema di oneri accessori il principio contabile Oic 16 fornisce un’elencazione esemplificativa dei costi accessori d’acquisto che concorrono a formare il costo iniziale delle immobilizzazioni materiali, ricomprendendovi i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi e gli onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera, i costi di messa a punto.

Alcuni documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate affrontano esplicitamente le seguenti fattispecie di oneri accessori:

  • i costi relativi a piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale, rilevanti nei limiti in cui non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale (vedasi risoluzione AdE 152/E/2017);
  • il costo della perizia, giurata o asseverata, e dell’attestazione di conformità ai requisiti 4.0, sempre escluso dall’agevolazione a prescindere dalla modalità di iscrizione in bilancio (vedasi risoluzione AdE 152/E/2017);
  • le spese di installazione del bene, rilevanti purché congrue rispetto al costo del bene principale (vedasi il principio di diritto AdE 2/2019 con specifico riferimento agli “smart meters”);
  • i costi di posa in opera del bene, rilevanti se congrui rispetto al costo del bene principale (vedasi risposta AdE all’interpello 896/2021).

Risulta tuttavia necessario rispettare un criterio di congruità nell’inclusione delle spese accessorie onde evitare che una sproporzione rispetto al costo del bene appaia in contrasto con la finalità dell’agevolazione di incentivare l’investimento principale.

Se da un lato nel principio di diritto 2/2019 l’Agenzia delle entrate ha individuato, in via amministrativa, un limite forfetario di congruità per le spese di installazione, pari al 5% del costo del bene principale, tale percentuale non assume validità generale per gli oneri accessori.

Il principio contabile Oic 16 stabilisce infatti un limite all’importo dei costi capitalizzabili pari al “valore recuperabile” del bene, ovvero al maggiore tra il valore d’uso e il fair value.

Pertanto, come precisato nella risposta AdE all’interpello 896/2021, spetta al contribuente dimostrare la congruità degli oneri accessori rispetto al costo del bene principale, mediante elementi tecnici, economici, commerciali e settoriali che giustifichino il sostenimento, la capitalizzazione nonché la rilevanza a incremento del costo del bene principale.

Il caso delle attrezzature e dei beni accessori presenta invece delle peculiarità rispetto agli oneri accessori, dettagliatamente esplicitate nella risoluzione AdE 152/E/2017.

Attrezzature e accessori sono rilevanti ai fini dell’individuazione del costo agevolabile col credito d’imposta per investimenti al rispetto di due requisiti:

  • che siano assolutamente necessari al funzionamento del bene principale;
  • che costituiscano normale dotazione del bene principale.

Per ragioni di semplificazione e di certezza, entro il limite quantitativo forfetario stabilito dal Mise nella misura del 5% del costo del bene principale si presume che il requisito di normale dotazione sia soddisfatto, previo effettivo sostenimento dei costi e idonea documentazione.

Il contribuente può sempre avvalersi della facoltà di includere nell’agevolazione le attrezzature e i beni accessori di costo eccedente il limite del 5% ma ha l’onere di dimostrare, in sede di controllo, gli elementi probatori a supporto dei maggiori costi.