8 Luglio 2019

Credito Iva trimestrale: compensazione, rimborso o cessione

di Clara PolletSimone Dimitri
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Entro la fine del mese di luglio è possibile presentare il modello Iva TR per ottenere il rimborso dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2019 o, in alternativa, richiederne l’utilizzo in compensazione.

Tra le modifiche apportate recentemente al modello in commento, si segnala la possibilità di presentazione anche da parte del Gruppo Iva (provvedimento del 19 marzo 2019) e l’introduzione della cessione del credito trimestrale.

In particolare, l’articolo 12 sexies D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) ha previsto l’ipotesi della cedibilità dei crediti Iva trimestrali, modificando l’articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988 come segue: “Agli effetti dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.”

La disposizione non trova applicazione per il secondo trimestre 2019, in quanto si applica per le richieste di rimborso presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Restano ferme, invece, le condizioni per l’utilizzo del credito Iva infrannuale: l’istanza può essere utilizzata esclusivamente dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un’eccedenza d’imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro (importo esposto nel rigo TC7).

L’eccedenza di credito Iva infrannuale può essere richiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione (articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972) al verificarsi di determinate condizioni, riepilogate nel quadro TD del modello Iva TR:

  • Rigo TD1 – Aliquota media – riservato ai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10% (articolo 30, comma 2, lett. a);
  • Rigo TD2 – Operazioni non imponibili – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo (articolo 30, comma 2, lett. b);
  • Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (articolo 30, comma 2, lett. c);
  • Rigo TD4 – Soggetti non residenti – riservato ai contribuenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato (articolo 30, comma 2, lett. e);
  • Rigo TD5 – Operazioni non soggette – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lett. a-bis).

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (invio entro il 31 luglio 2019 per il secondo trimestre 2019).

I soggetti interessati possono richiedere in tutto (o in parte) il rimborso di tale eccedenza oppure optare per l’utilizzo in compensazione con F24.

Nel primo caso l’ammontare del credito richiesto a rimborso deve essere esposto nel rigo TD6. Le modalità di erogazione dei rimborsi sono disposte dall’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972:

  • fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti;
  • oltre 30.000 euro è possibile presentare l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • la prestazione della garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.

Nel secondo caso, invece, l’ammontare del credito richiesto in compensazione deve essere esposto nel rigo TD7 tenendo conto che:

  • tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro (articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013);
  • l’utilizzo del credito Iva infrannuale di importo fino a 5.000 euro (considerando anche il credito del primo trimestre 2019) può essere effettuato liberamente previa presentazione dell’istanza;
  • al superamento del limite di 5.000 euro annui, subentra l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;
  • i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo;
  • il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il secondo trimestre è il 6037, da inserire nella sezione Erario, Importi a credito, anno di riferimento 2019;
  • la compensazione richiede l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate ed è vietata in caso di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
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