18 Maggio 2020

Credito d’imposta “penalizzato” per gli affitti d’azienda

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

In caso di affitto d’azienda comprendente un immobile non abitativo con previsione di canone unitario, il credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio è pari al 30% per i canoni pagati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e non nella misura ordinaria del 60%. Al contrario, in presenza di due distinti contratti di locazione, uno per l’immobile e l’altro per l’azienda, il credito d’imposta è pari al 60% dei predetti canoni.

È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 31 della bozza di decreto “Rilancio” con cui il legislatore concede un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico e professionali.

A differenza del credito d’imposta previsto dall’articolo 65 D.L. 18/2020 (concesso solo per il mese di marzo e non cumulabile con quello previsto dal Decreto Rilancio), si è previsto che lo stesso sia fruibile anche nell’ipotesi in cui l’immobile non abitativo sia locato nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda (ipotesi con contemplata dall’articolo 65 D.L. 18/2020).

Tuttavia, in tale ipotesi la misura del credito d’imposta concesso non è pari al 60%, bensì del 30% e ciò nella presumibile intenzione del legislatore di non prevedere alcuna agevolazione con riferimento alla parte di canone d’affitto legata al comparto mobiliare dell’azienda.

Senza entrare nel merito della scelta normativa (alquanto discutibile), è evidente che l’impatto è neutro laddove il “peso” del canone sia distribuito in parti uguali tra immobile ed altri beni dell’azienda, mentre, in presenza di un peso rilevante dell’immobile, la riduzione del credito d’imposta è penalizzante.

Si ponga, ad esempio, un affitto d’azienda con canone di euro 2.000 con peso (in termini di formazione del canone) dell’immobile prevalente. In tal caso, in presenza di un canone di affitto d’azienda unitario, il credito d’imposta è pari a 600 per ciascun mese (limitatamente ai mesi interessati). Al contrario, se le parti avessero sottoscritto due contratti distinti, uno per l’immobile (canone mensile 1.200) e uno per l’azienda (canone mensile 800), il credito d’imposta è pari ad euro 720 (60% di 1.200) per ciascuno dei mesi interessati.

In merito alla non cumulabilità di tale credito d’imposta con quello già previsto dall’articolo 65 D.L. 18/2020, è opportuno evidenziare che quest’ultimo riguardava solo il canone pagato per marzo 2020, ed era limitato agli immobili di categoria C/1, con la conseguenza che il Decreto “Rilancio” consente in molti casi di “recuperare” anche il credito non fruito in precedenza in relazione alle altre categorie di immobili non abitativi.

Per quanto riguarda le altre condizioni previste per fruire del credito d’imposta, va segnalato che l’importo dei canoni deve essere stato effettivamente corrisposto (per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, come già detto), ed in presenza di locatario esercente un’attività economica (anche professionale?) è posta l’ulteriore condizione che il fatturato o i corrispettivi del mese di riferimento siano inferiori di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Ciò significa che per massimizzare il credito d’imposta (60% dei canoni dei tre mesi interessati) è necessario che il fatturato o i corrispettivi di tali tre mesi (presi singolarmente) siano sempre inferiori di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi dei corrispondenti mesi del 2019.

Per il resto, si segnala la possibilità di fruizione pressoché immediata del credito, la cedibilità dello stesso, e comunque la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione.