25 Ottobre 2022

Credito di imposta sui dividendi esteri

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

La suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 25698/2022 pubblicata il 1° settembre 2022, ha ammesso la possibilità di utilizzare il credito d’imposta estero, anche per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in luogo del regime ordinario di tassazione.

Sarà così possibile evitare inutili e dannosi profili di doppia imposizione economica anche sui redditi di fonte estera (dividendi), percepiti in seguito al possesso di una partecipazione non qualificata, detenuta in una partnership di diritto statunitense.

Anzitutto giova evidenziare che, ai sensi dell’articolo 165 Tuir, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

Nello specifico, il trattamento fiscale dei dividendi previsto dalla Direttiva n. 90/435/CE (c.d. Direttiva Madre-Figlia), corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia nei confronti di società o enti controllanti, residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, è disciplinato dall’articolo 27-bis D.P.R. 600/1973.

Con il precipuo scopo di eliminare la doppia imposizione economica e giuridica sui dividendi distribuiti da “società figlie” nei confronti di “società madri”, entrambe residenti ai fini fiscali in diversi Stati membri dell’Unione Europea, la citata Direttiva Madre-Figlia prevede due modalità di applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nei confronti di società estere:

  • il regime del rimborso (ex articolo 27-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973): in questo caso il soggetto residente in Italia, ricorrendo le condizioni previste per l’applicazione della direttiva madre-figlia, opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 1,20% ex articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973. A questo punto, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi, potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita;
  • il regime dell’esenzione (articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973): in tale seconda ipotesi il soggetto residente in Italia che eroga i redditi oltre frontiera, al verificarsi delle condizioni previste per l’applicazione della Direttiva madre-figlia, su richiesta del soggetto non residente non opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell’articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973.

Inoltre, l’articolo 27, comma 4, D.P.R. 600/1973, nel caso in cui i redditi derivano da partecipazioni di fonte estera non qualificate, percepiti non direttamente, ma per il tramite di un intermediario residente che agisce come sostituto d’imposta, prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

In particolare, i commi 4, 4-bis e 5 del citato articolo 27, prevedono l’assoggettamento dei dividendi esteri a ritenuta a titolo di imposta del 26%, se al momento dell’incasso interviene un intermediario residente, da calcolarsi sui dividendi percepiti dal contribuente, al netto delle ritenute subite nello Stato estero di residenza della società erogante. In buona sostanza, la base imponibile rappresenta il c.d. “netto frontiera”.

Qualora, come nel caso esaminato dagli Ermellini, i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti non tramite un intermediario residente, ma direttamente dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’articolo 18, comma 1, Tuir prevede l’assoggettamento degli stessi redditi “ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta”.

Di conseguenza, il contribuente dovrà riportare tali redditi nella prescritta dichiarazione ai fini dell’autoliquidazione di detta imposta sostitutiva.

Quindi:

  • nel caso in cui l’incasso dei dividendi avvenga senza l’intervento di un intermediario residente, esso va assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • la stessa imposta sostitutiva ha una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta prevista dall’articolo 27, comma 4, D.P.R. 600/1973, per il caso in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti tramite un intermediario residente.

Delineato l’ambito giuridico nazionale e convenzionale di riferimento, gli Ermellini hanno tracciato alcuni importanti principi di diritto.

In base alle regole della legislazione interna, il contribuente persona fisica che percepisce direttamente redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate non avrebbe la possibilità di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero su detti redditi.

Tuttavia, seguendo il dettato della Convenzione Italia-Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta, come nell’ipotesi di cui all’articolo 27, comma 4, D.P.R. 600/1973, o mediante imposta sostitutiva, di cui all’articolo 18, comma 1, Tuir avviene non “su richiesta del beneficiario del reddito” ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d’America si deve considerare detraibile.

Ciò in quanto l’interpretazione conforme della locuzione “anche su richiesta del contribuente”, che figura nel testo di vari accordi internazionali, conferma che quando l’Italia ha inteso negare il credito d’imposta – non solo nei casi in cui l’assoggettamento dell’elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta avvenga su richiesta del contribuente – ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana, lo ha previsto espressamente.

In conclusione, i Giudici di Piazza Cavour affermano che: “Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale (nel caso, statunitense), qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta – come nell’ipotesi di cui all’articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui all’articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 – avvenga non «su richiesta del beneficiano del reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti d’America) si deve considerare detraibile”.