27 Luglio 2016

I costi di ricerca e pubblicità nella bozza del nuovo OIC 24

di Luca Mambrin
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Con la pubblicazione del D.Lgs. 139/2015 si è completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE; tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. n. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.

A fronte delle novità introdotte l’Organismo italiano di contabilità sta procedendo con l’aggiornamento dei principi contabili nazionali: in particolare nella bozza della nuova versione dell’OIC 24 dedicato alle immobilizzazioni immateriali vengono recepite le novità legislative connesse all’eliminazione, dalla voce dell’attivo dello stato patrimoniale B.I.2), dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità oltre che delle modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo.

Il D.Lgs. 139/2015 ha in particolare eliminato il riferimento ai costi di ricerca e pubblicità dalla voce B.I.2) dallo stato patrimoniale, trattandosi di costi non più capitalizzabili ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel codice civile.

Con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo l’OIC 24 nella versione pubblicata nel gennaio 2015, prevedeva la distinzione tra:

  • i costi di ricerca di base, non capitalizzabili;
  • i costi di ricerca applicata, capitalizzabili;
  • i costi di sviluppo, anch’essi capitalizzabili.

Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nella voce dell’attivo, si è proceduto ad aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata. Venendo meno tale categoria è stata rivista la definizione del costo di ricerca di base, adeguandola a quella contenuta nei principi contabili internazionali. Nella sua nuova formulazione la ricerca di base è definita “un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell’impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa”.

Si è altresì chiarito che lo sviluppo (quindi i relativi costi) non sono altro che l’applicazione dei risultati della ricerca di base. I costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, continuano, in sede di prima applicazione della nuova versione dell’OIC 24, ad essere iscritti nella voce B.I.2) tra i costi di sviluppo se soddisfano i criteri previsti ovverosia:

  • essere relativi ad un periodo o processo chiaramente definito nonché identificabili e misurabili;
  • essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle risorse necessarie;
  • essere recuperabili; la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti.

I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, devono essere eliminati dalla voce B.I.2) dell’attivo dello stato patrimoniale; gli effetti vanno rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29, ossia contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Solitamente la rettifica deve essere rilevata negli utili portati a nuovo (o ad un’altra posta del patrimonio netto, se più appropriata).

Per quanto riguarda i costi di pubblicità, l’OIC 24 nella versione del gennaio 2015 prevedeva la possibilità di capitalizzare tali costi solo se relativi ad operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva o l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core business) sulle quali la società ha ragionevoli aspettative di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.

La modifica legislativa alla voce B.I.2) esclude la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella relativa ai costi di impianto e ampliamento. Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC 24 (nella versione precedente), se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione, dalla voce B.I.2) alla voce B.I.1)Costi di impianto e di ampliamento”.

I costi di pubblicità che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, vanno eliminati dalla voce B.I.2) dell’attivo dello stato patrimoniale; i relativi effetti devono essere rilevati retroattivamente in bilancio ai sensi dell’OIC 29.

 

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Nuovi principi contabili OIC e le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015