13 Gennaio 2017

Costi della liquidazione iscritti in apposito fondo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Il documento OIC 5 richiede l’iscrizione dei costi e degli oneri che si prevede saranno sostenuti nell’ambito della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, in apposito fondo la cui contropartita è il conto patrimoniale “rettifiche di liquidazione”. È questo uno dei principali aspetti che contraddistinguono la procedura di liquidazione di una società di capitali. L’OIC 5 precisa che i costi e gli oneri che devono essere allocati nel relativo fondo riguardano solamente quelli che maturano a partire dall’inizio della liquidazione (momento che coincide con la nomina dei liquidatori) e fino alla chiusura della stessa, fermo restando che i costi maturati prima di tale periodo devono risultare già iscritti nei fondi per rischi ed oneri presenti nei bilanci formati prima dell’inizio della liquidazione. Il principio contabile precisa tuttavia che non devono essere iscritti nel fondo i costi non conosciuti nell’an o nel quantum, nonché quelli che non sono associabili alla liquidazione e che non si sono potuti iscrivere prima dell’inizio della stessa (si pensi, ad esempio, ad un premio di produzione rivendicato dai dipendenti di competenza di un esercizio antecedente alla liquidazione ma non conoscibile). Nel documento OIC 5 sono elencati a titolo esemplificativo alcuni oneri che devono essere comprese nel fondo in questione, e più precisamente si tratta dei seguenti: canoni di locazione, comprese le utenze relative all’immobile, retribuzioni ed altri oneri del personale, compensi professionali, compenso spettante al liquidatore, oneri finanziari, spese legali necessarie per la cancellazione della società e imposte previste per tutta la durata della liquidazione. Come anticipato, l’importo da iscrivere nel fondo è “nettizzato” dei proventi attesi per il periodo della liquidazione, nel cui ambito sono compresi gli interessi attivi, fitti attivi, dividendi, ecc., con la conseguenza che l’importo iscritto nel fondo è pari appunto alla differenza netta tra oneri e proventi.

L’aspetto rilevante riguarda le modalità di iscrizione e di movimentazione del fondo, poiché la sua contropartita non è un componente economico, bensì il conto patrimoniale “rettifiche di liquidazione”, e nella nota integrativa di ciascun bilancio intermedio di liquidazione deve essere indicata una tabella in cui indicare analiticamente:

  • nella prima colonna, l’importo analitico delle singole voci di costo e dei relativi proventi, la cui somma differenza costituisce l’importo iniziale;
  • nella seconda colonna, invece, eventuali variazioni dei costi e dei proventi a fronte di nuovi o migliori accertamenti;
  • nella terza colonna, l’importo dei costi già sostenuti e dei proventi conseguiti, la cui contropartita è l’utilizzo del Fondo;
  • nella quarta colonna, gli importi residui risultanti alla data di chiusura dell’esercizio.

Si deve quindi evidenziare che all’atto del sostenimento effettivo dell’onere (o del conseguimento del provento) si possono realizzare due ipotesi:

  • il costo sostenuto è più elevato di quello stimato, nel qual caso nella terza colonna va indicato l’intero importo stanziato;
  • il costo sostenuto è meno elevato di quello stimato, nel qual caso oltre all’utilizzo del fondo deve essere iscritta una sopravvenienza attiva per la differenza.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

2^ edizione – Approvazione dei nuovi OIC e l’impatto sulla redazione del bilancio 2016