28 Dicembre 2019

Costi del personale capitalizzabili sono con utilità futura

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 33648 del 18.12.2019) ha affermato che non sono deducibili, per difetto di competenza, le spese del personale dipendente capitalizzate in assenza di una adeguata giustificazione a supporto della loro utilità futura.

Va da subito premesso che la sentenza in commento si riferisce ad una fattispecie risalente all’anno 2004, come tale in un contesto normativo del reddito d’impresa antecedente a quello attualmente in vigore e caratterizzato, come noto, dal principio di derivazione rafforzata; tuttavia, i principi affermati nella sentenza sono senza dubbio di attualità, laddove essi vengano coniugati con i precetti di cui all’Oic 24 (Immobilizzazioni immateriali) ed in particolare con i presupporti che devono sussistere affinché i costi di periodo – fra cui, come nel caso di specie, anche quelli relativi alle prestazioni di lavoro dipendente – possano essere correttamente capitalizzati come “spese di impianto e ampliamento” e quindi partecipare alla formazione del risultato economico degli esercizi successivi a quello di loro sostenimento in forma di ammortamenti.

Infatti, le eccezioni principali che sono mosse dai Giudici della Cassazione si riferiscono, nel caso di specie, al fatto che non sarebbe stata osservata quella “rigorosa procedura tesa alla predeterminazione dei criteri di iscrizione a bilancio”, ed inoltre sarebbe mancata l’indicazione di “specifici criteri commisurati alla durata dell’utilità del bene, al fine di stabilire la quota di costo gravante su ciascun esercizio”.

In altri termini, dalla lettura della sentenza, parrebbe che i costi in questione, che si riferivano a prestazioni rese dai dipendenti della società (si trattava di una compagnia aerea e, nel caso di specie, dei costi iniziali di volo ritenuti funzionali a far conoscere al pubblico il nuovo vettore e come tali ritenuti appunto aventi una utilità pluriennale) siano stati capitalizzati nel presupposto che si trattasse di costi di start up o di avvio di una nuova attività, ma in mancanza di una adeguata e puntuale informativa di Nota integrativa circa il corretto riscontro della assunta loro utilità pluriennale.

La questione, come detto, può essere riportata anche nell’attuale assetto normativo in cui vige il principio di derivazione rafforzata, per sottolineare che, anche in tema di capitalizzazione di costi, l’impresa non ha discrezionalità totale sia sul piano civilistico che, conseguentemente su quello fiscale, bensì deve attenersi ad una rigorosa applicazione del quadro normativo e regolamentare di riferimento. Nel caso di specie, trattandosi, come detto, di costi di impianto e di ampliamento, in modo particolare riferiti all’avvio di una nuova attività, l’Oic 24, par. 25, ammette anche la capitalizzazione delle spese del personale che avvia le nuove attività ma, quanto ai presupposti (v. par. 42) richiede che sia dimostrata la “congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende”.

Sono, in particolare, richiamati i requisiti di cui al par. 40, ossia:

  1. la dimostrazione dell’utilità futura;
  2. l’esistenza di una oggettiva correlazione con gli attesi futuri benefici;
  3. la ragionevole certezza della loro recuperabilità.

Precisa il par. 42 che non è consentito trasformare la capitalizzazione dei costi in una forma di politica di bilancio finalizzata all’alleggerimento del conto economico di un esercizio, e l’ammortamento deve essere sistematico e, per le spese di impianto ed ampliamento, non superiore in ogni caso a 5 anni.

Come premesso, quindi, la sentenza in commento, seppure riferita ad un contesto normativo diverso dall’attuale, richiama l’attenzione sulla necessità che anche la capitalizzazione di taluni costi risponda ad una rigorosa applicazione dei principi contabili di riferimento e sia accompagnata da una adeguata informativa di bilancio, sì da rimuovere ogni dubbio circa un uso improprio di una discrezionalità atecnica del redattore del bilancio che, oltre a conseguenze di ordine civilistico, determinerebbe  conseguenze anche di natura fiscale, seppure depotenziate sotto il profilo impositivo e sanzionatorio ove circoscritte, come sembra essere in tali casi, a rilievi afferenti la sola competenza temporale del costo.

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