28 Marzo 2022

Cosa cambierà per le sportive con la riforma dello sport? – seconda parte

di Guido Martinelli
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Proseguendo l’analisi avviata con il precedente contributo, un aspetto di sicuro interesse per il mondo sportivo è la possibilità, prevista dall’articolo 14 D.Lgs. 39/2021, per le associazioni sportive dilettantistiche “non riconosciute”, di acquisire la personalità giuridica mediante deposito, da parte del notaio rogante, dello statuto presso l’istituendo nuovo registro delle attività sportive.

Gli effetti della norma decorreranno dal prossimo 31 agosto.

Riepiloghiamo lo stato dell’arte.

La personalità giuridica di diritto privato, per gli enti di cui al primo libro del codice civile:

  • consiste nella acquisizione della autonomia patrimoniale perfetta (delle obbligazioni contratte ne risponde solo il patrimonio della associazione)
  • e si ottiene, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e ss. cod. civ. e D.P.R. 361/2000, attraverso una domanda alla Prefettura per gli enti che operano su base nazionale o alla Presidenza della Giunta Regionale (o Provinciale per le provincie autonome) per le realtà territoriali che operano in materie delegate alle Regioni.

Il riconoscimento ha natura discrezionale, sulla base della valutazione di conformità posta in essere dalla Autorità amministrativa tra quelle che sono le finalità dell’ente e il patrimonio che dimostra di possedere e che ha la funzione di garantire i terzi che contraggono con l’ente riconosciuto.

Nel tempo si è arrivati ad avere una quantificazione del patrimonio necessario al fine di ottenere il riconoscimento estremamente variegata sul territorio nazionale (per le associazioni: Lombardia euro 30.000; Emilia Romagna euro 25.000; Piemonte euro 15.000, Bolzano euro 5.500).

Il D.P.R. 117/2017 disciplina, all’articolo 22, per gli enti del terzo settore una procedura “semplificata” per ottenere detto riconoscimento delegando al notaio rogante la verifica della sussistenza dei requisiti, anche patrimoniali, per l’ottenimento del riconoscimento, che si perfeziona con l’iscrizione al Runts da parte del medesimo.

Il codice del terzo settore uniforma su tutto il territorio nazionale la consistenza patrimoniale necessaria quantificandola in euro 15.000.

In questo quadro normativo si inserisce l’articolo 14 D.Lgs. 39/2021 che, con procedura analoga (deposito da parte del notaio), porta a far conseguire alle associazioni sportive richiedenti il citato riconoscimento.

La novità assoluta è che detta richiesta non deve essere comprovata dalla esistenza di alcuna valutazione di ordine patrimoniale.

Identificato il vulnus si deve valutare come questo impatti sul mondo dei rapporti economici.

Se è vero, come è pacifico, che il minimo patrimoniale assolveva a garanzia dei diritti dei terzi, questa funzione è stata stravolta dal diritto societario che vede parecchi enti dotati di personalità giuridica con patrimoni minimi o addirittura simbolici (srl semplificate, cooperative, ecc.).

Il mondo sportivo, diversamente da quello del terzo settore, non ha una differenziazione netta, ad esempio, nel tipo di attività, tra associazioni e società sportive dilettantistiche.

Se si volessero, quindi, trasferire anche nel D.Lgs. 39/2021 gli stessi principi dell’articolo 22 cts, avremmo che una asd che svolge una attività non economica deve garantire i terzi con 15.000 euro di patrimonio e una ssd che magari ha milioni di euro di volume d’affari è regolarmente dotata di autonomia patrimoniale con un capitale sociale di 10.000 euro (e magari neanche interamente versato).

Premesso quindi che l’assenza della richiesta di un patrimonio minimo, in un’ottica evolutiva degli enti associativi non appare discutibile, assai dubbia è la disciplina indicata.

Infatti il comma 13-quinquies dell’articolo 10 D.L. 73/2021 (convertito con modifiche dalla L. 106/2021) ha abrogato, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, l’obbligo del deposito dello statuto al registro delle attività sportive.

Pertanto il notaio dovrà comunque depositare l’atto al dipartimento per lo sport ma non ci potrà essere l’iscrizione dell’ente al registro anche perché l’ente dovrà provvedere anche alla affiliazione alla Federazione o all’ente di promozione sportiva di riferimento.

Quale sarà quindi il dies a quo del riconoscimento?

In più, se appare chiaro il dettato per gli enti di nuova costituzione (“…il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente … deve depositarlo entro venti giorni presso il competente ufficio del dipartimento per lo sport…) , non si comprende come possano richiedere il riconoscimento associazioni sportive prive di personalità giuridica già iscritte al registro alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Così come appare di assai difficile praticabilità la richiesta di depositare, all’atto della richiesta di iscrizione al registro delle attività sportive, i “dati dei tesserati”. Ciò in quanto il tesseramento normalmente decorre da quando la sportiva è regolarmente affiliata ed operativa.

Una figura nuova prevista dalla riforma, all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 è quella del “responsabile della protezione dei minori” che ha lo scopo di prevenire ogni possibile abuso o violenza sui giovani sportivi.

Funzioni e compiti di questo nuovo soggetto che si affaccia al mondo dello sport saranno meglio definiti in un emanando decreto interministeriale previsto dalla stessa norma.