21 Aprile 2016

Cooperative: nei documenti di bilancio ampio spazio alle “peculiarità”

di Fabrizio G. Poggiani
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Pubblicato sul sito del CNDCEC il quaderno su “Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e della gestione aziendale”, che contiene utili indicazioni per quanto concerne la redazione dei bilanci di questi enti mutualistici, predisposto dalla Commissione per lo studio dei Principi Contabili Nazionali del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il documento tratta, in particolare, la mutualità, i ristorni, tipico esempio di realizzazione della mutualità, le riserve e i prestiti sociali, con particolare riferimento alla relativa collocazione nei documenti di bilancio, riportando anche una sintesi del trattamento tributario di questi particolari enti.

Per quanto concerne lo scopo mutualistico, si ricorda che il legislatore riformatore ha introdotto nel codice civile, con il D.Lgs. 6/2003 (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004), alcune norme (in particolare quelle inserite all’interno degli articoli 2512, 2513 e 2514) destinate a far emergere la “mutualità prevalente”, necessaria per il riconoscimento di numerose agevolazioni di natura tributaria.

Il documento della Commissione per lo studio dei Principi Contabili Nazionali del CNDCEC (quaderno di aprile 2016), oltre ad analizzare i contenuti delle stesse disposizioni, al fine di verificarne il possesso, fornisce precise e puntuali indicazioni sulle informazioni da inserire all’interno dei documenti di bilancio, con particolare riferimento alla nota integrativa, stante la presenza di una disomogeneità redazionale attuata fino ad oggi dagli operatori di settore, nonché numerosi esempi e schemi da inserire all’interno degli stessi documenti di bilancio.

Per effetto di quanto indicato, proprio in tema di mutualità e di operatività degli enti, le informazioni più importanti riguardano la struttura della cooperativa, con particolare riferimento alla tipologia dei soci presenti, ai criteri gestionali seguiti per il raggiungimento degli scopi mutualistici, alle modalità di formazione e assegnazione dei ristorni, ai rapporti con i soci, alle modalità di indicazione dei dati relativi alle riserve, con particolare riferimento a quella legale e a quelle indivisibili, e ai prestiti sociali.

Il documento, peraltro, con riferimento all’informazione richiesta dal punto 22-bis), comma 1, dell’articolo 2427 cod. civ. (operazioni con parti correlate), evidenzia che, per effetto della peculiare operatività di tali enti e stante la sicura presenza di un rapporto mutualistico tra dirigenti e amministratori-soci dell’ente, che realizza operazioni economicamente vantaggiose nei confronti anche di questi soggetti, la relativa informativa non deve essere fornita nella nota integrativa.

Con riferimento ai “ristorni” (articolo 2545-sexies cod. civ.), il quaderno evidenzia le varie modalità di distribuzione e il relativo trattamento tributario, indicando puntualmente le modalità di rappresentazione contabile. Viene ricordata la possibile e alternativa collocazione dei ristorni nell’aggregato “A/1” o nell’aggregato “A/5” per le cooperative di consumo e/o di utenza, come suggerito anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (documento del 2006) e da talune centrali cooperative, confermando comunque la parificazione tributaria, a prescindere dalla diversa modalità di assegnazione (come componente di reddito o come destinazione dell’utile).

Sulla prima questione, il quaderno, in previsione dell’applicazione delle modifiche intervenute a partire dallo scorso 1° gennaio, relativamente alla scomparsa dell’area straordinaria, suggerisce la collocazione dei ristorni, anche per le cooperative di consumo o utenza, all’interno dell’aggregato “A/1”.

Infatti, si legge nella nota in calce al periodo relativo alla detta trattazione che “nelle condizioni indicate nel testo, in un’ottica evolutiva della disciplina del bilancio, considerato anche l’inserimento nella voce A.5 di una serie di componenti positivi di reddito aventi sino ai bilanci dell’esercizio 2015 natura “straordinaria” (…) può essere considerato plausibile, laddove tale comportamento agevoli la lettura del bilancio, prevedere l’iscrizione dei ristorni, a rettifica della voce A.1, ricavi delle vendite e delle prestazioni. Tale impostazione incide sull’ammontare dei ricavi da utilizzare per il calcolo della mutualità prevalente ai sensi del 2513, c.c.”.

Il quaderno, inoltre, analizza, per ogni tipologia, le riserve potenzialmente presenti nelle cooperative, indicando le informazioni opportune, ai sensi del comma 1, dell’articolo 2427 cod. civ., ed in particolare, tratta la formazione, l’utilizzazione, la composizione, l’origine e la distribuzione delle stesse, tenendo presente le indicazioni fornite dall’OIC 28.

Il documento conclude la trattazione analizzando i “prestiti sociali”, che rappresentano una forma di finanziamento tipica delle società cooperative, che si realizza con l’apporto, da parte di soci, di capitali rimborsabili, tenendo conto che gli introiti devono essere destinati esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale e che sussistono limiti, sia in termini di soglia massima di deposito da parte di ogni singolo socio, sia in termini di remunerazione (tasso di interesse da corrispondere), evidenziando anche la necessità che la raccolta sia effettuata presso soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (delibere C.I.C.R. e circolari della Banca d’Italia).

Nella parte finale di questa sezione, il quaderno esamina le norme introdotte per la tutela dei risparmi del socio sottoscrittore, evidenziando che i prestiti sociali sono monitorati da revisori esterni (ministeriali o delle centrali cooperative), e tratta, in maniera estremamente analitica, le diverse tipologie di finanziatori, occupandosi anche la disciplina tributaria, sia con riferimento alla deducibilità in capo all’ente degli interessi che all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta (26%), indicando anche l’entità dell’imposta di registro e di bollo collegata all’emissione dei documenti inerenti al prestito, come i contratti, i libretti, le quietanze e le comunicazioni annuali.