7 Ottobre 2013

Contributo unificato “multiplo” richiesto anche su appello tributario a fronte di unica sentenza C.T.P.

di Marco Valenti
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Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (“contributo unificato tributario” – C.U.T.).

Uno dei problemi che spesso emerge per la quantificazione del contributo unificato tributario nel processo di primo grado riguarda la fattispecie in cui il contribuente, mediante un unico ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale, impugna diversi atti impositivi. La direttiva n.2/2012 del MEF del 14.12.2012 (quesito 18) ha specificato che bisogna fare riferimento al valore dei tributi richiesti con ciascun singolo atto impugnato, ex art. 12 co.5 D.Lgs. 546/92, anziché sommare l’importo di tutti i tributi emergenti dai diversi atti (anche se il ricorso è unico), conteggiando il C.U.T. in base agli scaglioni di valore della lite indicati nell’art. 13 del DPR 115/2002.

Si dia il caso di due accertamenti evidenzianti maggiori imposte rispettivamente per € 1.500 e € 3.400. Secondo il MEF, anche presentando unico ricorso “cumulativo oggettivo”, occorre pagare due contributi, rispettivamente di € 30 e di € 60 (rispettivamente scaglione sino a € 2.582,28 C.U.T. di € 30, scaglione a € 5.000, C.U.T. di € 60), anziché un C.U.T. di € 60 sul valore del c.d. “cumulo delle liti” (di € 4.900).

La C.T.P. di Campobasso, con sentenza n. 120/1/2013 del 19.7.2013, ha sconfessato la posizione dell’Amministrazione, affermando che, “se nel processo tributario è pacificamente ammesso il ricorso cumulativo, ne discendono conseguenze in tema di computo del valore della lite. Premesso ciò, siccome l’art. 12 del DLgs. 546/92 non disciplina il caso del ricorso cumulativo, opera l’art. 10 del codice di procedura civile, sul c.d. ‘cumulo del valore delle domande’ ”.

La questione resta tuttavia di estrema rilevanza e, nell’incertezza, si raccomanda la massima cautela, in particolare per non commettere errori, soprattutto nella dirimente fase di valutazione pregiudiziale della predisposizione (o meno) del reclamo obbligatorio ex art. 17-bis 546/92 (quantificazione del valore della lite inferiore a € 20.000).

A tale riguardo, si segnala che le Segreterie delle C.T.R. stanno notificando in questi giorni appositi “inviti al pagamento ai difensori domiciliatari dei contribuenti che hanno presentato unico atto di appello avverso unica sentenza di primo grado, emessa da C.T.P. che in precedenza aveva riunito per connessione “oggettiva” e “soggettiva” i due ricorsi presentati separatamente in primo grado dal contribuente (nell’invito allegato, due accertamenti redditometrici 2006 e 2007).

La Corte di Cassazione ha più volte dichiarato l’ammissibilità del c.d. ricorso cumulativo per motivi di economia processuale, affermando inoltre che “le ragioni che possono spingere a impugnare con un unico ricorso due atti sono le medesime che possono indurre la Commissione a riunire i giudizi”. Parte della dottrina ha segnalato che proprio detta affermazione avallerebbe la tesi del MEF: nella riunione dei giudizi le cause non perderebbero dunque la propria autonomia (si veda in materia di necessità dell’assistenza tecnica, Cassazione n. 4960/2003, per fattispecie analoga al contributo unificato, in quanto oggetto della decisione è sempre il valore della lite ex art. 12 co.5 D.Lgs.546/92).

Avvocati e commercialisti non appaiono tuttavia concordare con la tesi ministeriale e si interrogano sulle forme di resistenza avverso detti “inviti”, tenuto conto delle pesanti conseguenze sanzionatorie (si veda pag. 2/3 dell’Invito) e che – a tutti gli effetti:

– Il contributo unificato tributario è un’entrata avente natura fiscale, per cui le liti connesse sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (si veda Cassazione SS.UU. n. 9840 del 5.5.2011)

– l’invito al pagamento notificato dalla segreteria della Commissione tributaria è atto impugnabile (come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito – da ultima C.T.P. Bergamo n. 81/01/13 del 20.3.2013)

legittimato passivo, destinatario del ricorso, dovrebbe essere, ex art. 247 D.P.R. 115/2002, l’ufficio giudiziario dove è stato iscritto a ruolo/depositato l’atto oggetto del contributo, quindi la segreteria della Commissione tributaria (Regionale o Provinciale) che ha emanato l’invito, incardinata nell’amministrazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si segnala che, proprio in virtù di ciò, la L. 228/2012 (c.d. “legge di stabilità 2013”) ha modificato l’art. 11 del DLgs. 546/92, sancendo che nei ricorsi proposti dal contribuente avverso i (temporalmente) successivi atti di recupero e/o di irrogazione di sanzioni sul contributo unificato, gli uffici giudiziari possono stare in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale a essi sovraordinata.