27 Settembre 2021

Contributo perequativo: modello Redditi 2021 entro il 30 settembre

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, commi da 16 a 27, del Decreto Sostegni-bis ha istituito un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, a saldo dei precedenti contributi già riconosciuti ai contribuenti, con i quali si cumula.

I requisiti necessari per poterlo richiedere, con apposita istanza, sono:

  • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • essere titolari di reddito agrario (articolo 32 Tuir) con partita Iva o svolgere attività di impresa, arte o professione con ricavi (articolo 85, comma 1, lett. a e b Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato Decreto (quindi 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
  • aver peggiorato il risultato economico d’esercizio relativo al 2020 rispetto a quello relativo al 2019, in misura pari o superiore alla percentuale stabilita con decreto del Ministro dell’Economa e delle Finanze, che deve ancora essere adottato. È invece stato emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ( n. 227357 del 04.09.2021) che ha individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi ai suddetti periodi d’imposta necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo. Ad esempio, per quanto riguarda le società di capitali sarà necessario confrontare l’importo indicato nel rigo RF 63, col. 1 (modulo 1) “Reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite” nei due modelli Redditi 2021 e Redditi 2020.

L’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale che sarà stabilita anche questa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al 2020 rispetto a quello relativo al 2019 come sopra determinato, ed è riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti nel periodo emergenziale, ai sensi delle seguenti disposizioni:

Inoltre, l’importo del contributo perequativo non può essere superiore alla soglia massima di 150.000 euro.

Per quanto riguarda il decreto attuativo che deve individuare la percentuale minima del peggioramento del risultato d’esercizio per l’accesso al contributo perequativo e la percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento utili al calcolo del contributo stesso, si evidenzia che con risposta dell’8 settembre all’interrogazione parlamentare n. “5-06619” è stato precisato che lo stesso sarà emanato successivamente alla data del 30 settembre 2021, in considerazione del fatto che dette percentuali verranno determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi 2021), che obbligatoriamente, per poter richiedere il contributo, andranno trasmesse anticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria (30 novembre), ovvero entro il prossimo 30 settembre (termine differito rispetto all’originario 10 settembre, con comunicato stampa n. 172 del 7 settembre scorso).

Inoltre, con ulteriore provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni, con modalità e termini, dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, che dovrà essere trasmessa telematicamente, anche per il tramite di un intermediario, nella quale potrà anche essere indicata l’eventuale volontà di riconoscimento del contributo stesso sotto forma di credito d’imposta, da utilizzarsi in compensazione con modello F24 ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Si sottolinea che il contributo perequativo, al pari degli altri contributi emergenziali, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa ai sensi degli articoli, rispettivamente, 61 e 109, comma 5, Tuir.