20 Luglio 2016

I contratti di somministrazione entrano nel credito d’imposta R&S

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

Le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo in quanto equiparate a quelle per il personale dipendente.

È quanto chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 55/E di ieri.

Trattasi del bonus volto a incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotto nel 2013 dall’articolo 3 del D.L. 145/2013 che, tuttavia, ha trovato attuazione solo lo scorso anno con l’emanazione del D.M. 27 maggio 2015.

Successivamente, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E/2016, ha fornito le linee guida per la corretta interpretazione delle norme che regolano l’agevolazione.

Il beneficio è riservato a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo ed è commisurato al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Le spese devono essere sostenute a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono specificatamente individuate dal decreto attuativo in quelle relative:

  • alla ricerca fondamentale;
  • alla ricerca industriale;
  • allo sviluppo sperimentale.

Oltre alle attività di ricerca e sviluppo, il decreto attuativo individua in modo tassativo anche le spese ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta. Esse sono classificate in quattro tipologie, tra cui figurano le spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, per le quali, peraltro, la misura dell’agevolazione è prevista al 50%.

In particolare, sono ricompresi nella categoria delle spese sostenute per personale altamente qualificato:

  1. sia i costi per il personale dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  2. sia i costi per il personale in rapporto di collaborazione con la stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria.

In ogni caso deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto dall’impresa.

Il dubbio interpretativo oggetto della risoluzione in commento concerne la possibilità di ricondurre le spese sostenute in relazione ad un contratto di somministrazione di lavoro relativo a personale altamente qualificato, fra le spese rilevanti ai fini del bonus ricerca e sviluppo.

Al riguardo, viene osservato che il contratto di somministrazione presuppone che i lavoratori svolgano la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice.

I poteri e gli obblighi generalmente riconducibili alla figura del datore di lavoro sono, quindi, attribuiti all’utilizzatore.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’utilizzatore ed il lavoratore, assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore: il lavoratore di fatto è un dipendente dell’impresa utilizzatrice.

Alla luce di tali considerazioni, la risoluzione conclude affermando che i costi sostenuti dall’impresa utilizzatrice possono considerarsi, per la parte rimasta a suo carico ed esclusi i costi del contratto commerciale concluso con il somministratore, rientranti tra quelli per il personale altamente qualificato che rilevano per il calcolo della misura del credito di imposta spettante.

Va da sé che ciò vale nella misura in cui i lavoratori “somministrati” partecipino effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore nonché in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma primaria e di attuazione.