13 Febbraio 2020

Contratti di appalto: arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare 1/E/2020, pubblicata ieri, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina di cui all’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, la quale ha introdotto, con riferimento agli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,  alcuni obblighi che interessano sia le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, ma anche le imprese committenti, purché sostituti d’imposta e residenti (ai fini delle imposte dirette) nel territorio dello Stato.

In particolare, al ricorrere delle condizioni prescritte dall’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute (Irpef e relative addizionali) sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

Al riguardo, la circolare precisa che il divieto di compensazione in parola non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 quali, ad esempio, i crediti tributari (Iva ed imposte dirette).

Dal canto suo, la committente deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate.

Sul punto, la circolare precisa che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato che:

  • le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti maturati dall’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice in qualità di sostituto d’imposta;
  • la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;
  • le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta.

Per esigenze di semplificazione, viene affermato che le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando queste siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Se all’esito della predetta attività di controllo, dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena l’applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante.

Come chiarito nella circolare stessa, sono esclusi dai richiamati obblighi di controllo le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d’impresa, agricola o arti o professioni.

Per le medesime ragioni, deve ritenersi escluso dalla normativa anche il condominio il quale, seppur presente nell’elenco dei sostituti d’imposta (di cui all’articolo 23 D.P.R. 600/1973), risulta essere privo di beni strumentali propri, non potendo esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.

La circolare è di particolare importanza in quanto giunge a ridosso del termine in cui si applicherà per la prima volta la novellata disciplina, ovvero il versamento dalle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, da eseguirsi entro il prossimo 17.02.2020.

Tuttavia, si ricorda che è sempre possibile disapplicare la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall’Amministrazione finanziaria il certificato di affidabilità fiscale (adottato con il provvedimento direttoriale n. 54730 del 6 febbraio 2020) da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.