10 Luglio 2017

Contenuto e limiti del “nuovo” giudizio sulla relazione sulla gestione

di Fabio Landuzzi
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Ai sensi del novellato articolo 14, comma 2, lett. c), D.Lgs. 39/2010, il revisore legale di società non emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati è chiamato:

  • ad esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e sulla sua conformità alle richieste delle norme di legge;
  • a rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso della revisione del bilancio.

Per i soggetti emittenti, la relazione sulla gestione deve contenere anche una sezione contenente la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ex articolo 123-bis, comma 1 e 2, del D.Lgs. 58/1998, rispetto alla quale il revisore deve esprimere un giudizio di coerenza con il bilancio (comma 4 del citato articolo 123-bis).

È stata perciò approvata una nuova versione del Principio di revisione (SA Italia) 720B pubblicata con determina del Ragioniere generale dello Stato, la quale si applica a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1 luglio 2016. A titolo indicativo, pertanto, i primi bilanci soggetti all’applicazione del nuovo Principio di revisione sono quelli dei soggetti che hanno chiuso l’esercizio annuale al 30 giugno 2017.

Il Principio contiene nella prima parte di inquadramento generale una affermazione molto importante: viene infatti specificato che il giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione non rappresenta comunque un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della relazione stessa. Inoltre, la dichiarazione sugli eventuali errori significativi, che viene formulata sulla base delle conoscenze acquisite durante il lavoro di revisione, non costituisce l’espressione di un giudizio professionale; essa ha l’obiettivo di evidenziare eventuali contraddizioni o non concordanze che possono emergere dalla lettura della relazione sulla gestione, rispetto agli elementi probativi ed alla documentazione acquisita nel lavoro di revisione per esprimere il giudizio sul bilancio.

Da tale contestualizzazione deriva un’ulteriore importante affermazione che limita il lavoro a cui il revisore è chiamato per addivenire all’espressione di quanto richiesto dalla nuova formulazione di legge: ovvero, che la lettura della relazione sulla gestione per la quale il revisore non ha acquisito, nel corso della revisione del bilancio, elementi probativi e documentazione, né ha svolto procedure ad hoc in quanto non necessarie per l’espressione del giudizio sul bilancio, potrebbe non consentire l’identificazione di errori significativi.

Nella sezione “Regole” del Principio 720B, al paragrafo “procedure”, viene in particolare evidenziato quanto segue:

  • ai fini della verifica della coerenza con il bilancio, il revisore deve:
    • compiere una lettura critica della relazione sulla gestione;
    • fare un riscontro della relazione sulla gestione con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione del bilancio, o con il sistema di contabilità generale e le scritture contabili;
  • ai fini della verifica della conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, il revisore, nell’ambito della lettura del documento, deve unicamente riscontrare che le informazioni richieste da tali norme siano state incluse nella relazione;
  • ai fini del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione, il revisore, sempre nell’ambito della lettura del documento, deve esclusivamente considerare le conoscenze e la comprensione dell’impresa e del relativo contesto, come già acquisite nel corso della revisione svolta per l’espressione del giudizio sul bilancio.
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