9 Gennaio 2018

Contabilità ordinaria: vincolo triennale e revoca anticipata

di Fabio Garrini
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Come chiarito dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2017, la nuova versione dell’articolo 18 D.P.R. 600/73 impone un vincolo triennale nel caso il contribuente decida di applicare facoltativamente il regime di contabilità ordinaria; il medesimo documento di prassi offre comunque la possibilità di fuoriuscire anticipatamente nel caso di opzioni già espresse prima del 2017.

L’opzione per la contabilità ordinaria

Il regime di contabilità semplificata (che dal 2017 segue il principio di “cassa mista” e non più quello di competenza) rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 18, comma 1, DPR 600/1973.

Gli imprenditori che esercitano la propria attività in forma individuale (anche in forma familiare), le società di persone, nonché gli enti non commerciali, adottano il regime di contabilità semplificata se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata pari a:

  • € 400.000 per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi, ovvero
  • € 700.000 per chi svolge altre attività.
  • per coloro che svolgono più attività occorre far riferimento all’attività prevalente (circolare AdE 80/E/2001), posto che comunque è necessario in ogni caso rispettare complessivamente il limite previsto per le altre attività, quindi in ogni caso i ricavi non possono eccedere il limite di € 700.000 (risoluzione AdE 293/E/2007).

Conseguentemente, se tali limiti dimensionali sono soddisfatti, l’ingresso nel regime non è subordinato ad una manifestazione di volontà del contribuente, ma risulta automatico.

Al riguardo, l’articolo 18, comma 9, DPR 600/1973 dispone che i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti stabiliti dal comma 1 per l’applicazione del regime (quelli appena ricordati), possono già dal primo anno tenere la contabilità semplificata.

Va peraltro ricordato che tale possibilità non è subordinata ad alcuna comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria.

Il vincolo triennale e la revoca anticipata

L’opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale ai sensi dell’articolo 18, comma 8, DPR 600/1973, ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata, e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA. Il citato comma 8 recita infatti: “Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.”

In merito alla questione inerente la durata di tale opzione sono emersi dubbi interpretativi.

Infatti, malgrado anche la formulazione dell’articolo 18 DPR 600/73 vigente sino al 2016 prevedesse l’efficacia triennale, l’articolo 3, comma 1, DPR 442/97 stabilisce che per i regimi contabili l’opzione è vincolante per un anno. Tale ultima previsione prevaleva sulla precedente, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 209/E/1998.

Il vincolo annuale di certo operava sino al 2016, ma dubbi si sono posti in relazione alla versione dell’articolo 18 DPR 600/1973 vigente dal 1 gennaio 2017, dove risulta riproposto il termine triennale: sul punto infatti interviene l’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2017 affermando come oggi il regime di contabilità ordinaria deve necessariamente essere osservato per almeno un triennio.

L’Agenzia si pronuncia anche in relazione alle opzioni già espresse al 1 gennaio 2017, osservando come l’articolo 1 DPR 442/1997 consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”

In relazione alla scelta già espresse prima del 2017, nella medesima circolare 11/E/2017 l’Agenzia afferma che, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori, i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria potevano, dal 1 gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime in parola.

Vi è anche un’indicazione a favore di coloro che intendono modificare il proprio comportamento dal 2018: “peraltro, tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime semplificato sono resi in corso d’anno, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato.”

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