3 Luglio 2020

Consolidato fiscale “orizzontale”: possibile apertura alla continuità

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito del regime del consolidato fiscale, la novità che venne introdotta nel 2015 dal Decreto internazionalizzazione sull’esercizio del c.d. “consolidato fra sorelle” o “consolidato orizzontale” fu salutata con molto favore nella pratica professionale, soprattutto nell’ambito dei gruppi d’imprese con base europea; infatti, il nostro ordinamento ha in questo modo consentito che al regime in questione potessero accedere anche società controllate da soggetti residenti in Stati appartenenti alla UE oppure allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia ha stipulato accordi che assicurano lo scambio di informazioni, senza la necessità che la controllante europea debba necessariamente disporre di una propria stabile organizzazione in Italia.

La norma, lo si ricorda, si rese necessaria dopo la sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014 (Cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13) che aveva ritenuto non compatibile con il principio di libertà di stabilimento la previsione per cui la controllante europea di imprese residenti dovesse far dipendere la sua adesione al regime del consolidato fiscale dalla presenza nel territorio dello Stato di una propria stabile organizzazione.

Con il comma 2-bis dell’articolo 117 Tuir, si è posto rimedio a tale limite consentendo alla controllante europea di designare una propria controllata residente a fungere da consolidante, esercitando l’opzione con una o più società “sorelle”.

Si è però posto da subito un tema di convivenza dei due consolidati (verticale ed orizzontale): è il caso di un consolidato verticale preesistente (ad esempio fra la controllante A e la sua controllata B), ed un possibile ingresso nel consolidato della loro “sorella” C, ossia una società controllata da Alfa, quest’ultima società holding residente in un altro Stato europeo e controllante diretta di A e C.

Ebbene, si immagini che Alfa designi A quale consolidante per l’esercizio dell’opzione di un consolidato ad “L”, ossia in cui insieme ad A (consolidante) vi partecipino anche B (la controllata diretta di A) e la “sorella” C (consociata di A e B, e controllata di Alfa).

E qui nasce il problema, in quanto il punto 7.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06.11.2015, come interpretato dalla circolare AdE 12/E/2016, al par. 4, prevede che, una volta concluso il periodo transitorio di immediata entrata in vigore della norma, l’opzione esercitata dalla società “designata”, se riferita quindi ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, e perciò a regime, comporta l’interruzione del precedente consolidato verticale (nel nostro esempio, quello fra A e B). La conseguenza dell’interruzione, ad esempio, è che le perdite fiscali del precedete consolidato verticale sono assegnate alle società partecipanti, così che esse diventano perdite “pregresse” del (a questo punto) “nuovo” consolidato fra sorelle (nel nostro esempio, quello fra A, B e C).

In poche parole, il semplice ingresso nel consolidato della sorella C, benché nella sostanza non cambi affatto la consolidante (che sempre A rimane), per il solo fatto che formalmente A diventi una “designata” e che nominalmente la consolidante sia la controllante estera (Alfa), produce questo effetto interruttivo.

Ebbene, la sentenza della Corte di Giustizia del 14 maggio 2020 C-749/18 ha ritenuto, in un caso riguardante la legislazione lussemburghese in materia, che non è conforme al diritto alla libertà di stabilimento una norma nazionale che impone l’interruzione del consolidato verticale nel caso di aggregazione al consolidato di una società sorella della consolidante – in quanto sottoposta al suo stesso comune controllore.

L’aspetto di rilievo è che la sentenza ha un effetto diretto anche sul contesto normativo italiano, proprio sollevando la necessità di porre rimedio ad una visione e ad una applicazione eccessivamente formalistica dell’istituto e dell’opzione; il tutto, da considerare anche alla luce della natura interpretativa delle sentenze della Corte di Giustizia UE.