29 Aprile 2015

Conseguenze dell’incostituzionalità della Robin Tax

di Maria Paola Cattani
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L’11 febbraio 2015 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008, che prevedeva l’applicazione di un’addizionale all’imposta sul reddito delle società (Ires), la c.d. Robin Hood Tax a carico di alcuni operatori del settore petrolifero ed energetico.

L’addizionale, applicabile solo in presenza di volumi di ricavi e redditi imponibili “importanti”, era finalizzata a colpire il conseguimento di “sovra-profitti” da parte delle aziende energetiche e petrolifere, determinati dalla crescita speculativa delle quotazioni delle materie prime, con lo scopo di perseguire finalità solidaristiche.

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 18/E del 28 aprile 2015, fornisce chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi ed alle conseguenze fiscali derivanti dalla declaratoria di incostituzionalità i cui effetti, si ricorda, decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (quindi il 12 febbraio 2015), per evitare effetti distorsivi sul bilancio dello Stato tali da giustificare una ulteriore manovra finanziaria.

Per quanto concerne l’analisi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità, la prima puntualizzazione fornita dall’Agenzia specifica che la stessa non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d’imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015, con la conseguenza che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, restano dovuti gli acconti per il 2014, nonché il saldo, la cui scadenza ordinaria è il 16 giugno 2015. Anche i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare restano assoggettati all’imposta, salvo il caso in cui la chiusura dell’esercizio avvenga dopo il 12 febbraio 2015.

Riprendendo quanto affermato con la C.M. n. 35/E/2010 e confermato dalla Corte Costituzionale, che “l’addizionale in commento può essere considerata alla stregua di una mera maggiorazione dell’aliquota IRES ordinaria” la quale, di conseguenza, colpisce la medesima base imponibile del tributo, l’Agenzia ritiene tuttavia che l’addizionale mantenga, rispetto all’Ires, una propria specifica connotazione ed autonomia che determinano la qualificazione dell’eventuale compensazione tra le due imposte non come “verticale”, bensì come “orizzontale”, da effettuare, pertanto, rispettando i relativi limiti e le modalità di legge.

Le eventuali eccedenze di versamento non sono qualificabili, quindi, come eccedenze Ires in senso proprio e, di conseguenza, il loro utilizzo potrà avvenire mediante:

  1. compensazione “orizzontale” (rispettando il limite massimo annuale di 700.000 euro);
  2. rimborso;
  3. cessione alla consolidante ai fini della compensazione con l’Ires (art. 7, comma 1, lett. b), D.M. 09.06.2004).

In relazione ai dubbi interpretativi esaminati dalla Circolare, l’Agenzia riconosce che l’eventuale utilizzo delle perdite pregresse riduce anche la base imponibile dell’addizionale, in considerazione del fatto che tale imposta colpisce la medesima base imponibile ai fini Ires.

A tale fatto consegue che le perdite pregresse, maturate indistintamente in tutti i periodi di imposta, anche pregressi a quelli in cui è stata vigente l’addizionale, concorreranno alla determinazione della base imponibile, trovando applicazione il regime ordinario di riporto delle perdite, a prescindere dal periodo in cui esse sono maturate.

L’ulteriore dubbio applicativo legato all’utilizzo delle perdite pregresse era connesso alla determinazione del reddito imponibile che sanciva, se superiore al limite di trecentomila euro, l’assoggettamento all’addizionale in commento: la questione verteva intorno alla necessità di prendere a riferimento il reddito al netto delle perdite pregresse, disponibili e compensabili ai sensi dell’art. 84 Tuir, oppure al lordo delle stesse. L’Agenzia precisa che, con riferimento all’addizionale Ires, il reddito imponibile deve ritenersi coincidente con la nozione di reddito di cui all’art. 84, comma 1, quarto periodo, Tuir, quindi al netto delle eventuali perdite pregresse, in considerazione del fatto che, volendo il legislatore incidere fiscalmente la capacità di alcuni contribuenti di produrre reddito, lo stesso debba tenere conto anche dell’influenza di fattori straordinari quali il riporto delle perdite pregresse.