19 Gennaio 2018

Confermati anche per il 2018 gli sgravi contributivi per gli under 40

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

La Legge 205/2017, meglio nota come legge di Bilancio 2018, ha riconfermato la previsione di un regime contributivo di favore per i giovani imprenditori agricoli che si affacciano per la prima volta al mondo imprenditoriale.

La previsione deve essere letta in un’ottica di sicuro interesse, da parte del Legislatore, a che si assista a un ricambio generazionale in un settore che nella realtà è sufficientemente restio ai cambiamenti (forse anche in ragione dell’evoluzione dell’economia del nostro Paese, ove il settore primario non rappresenta più una forza trainante come in passato).

L’articolo 1, comma 117, Legge 205/2017, come detto, ripropone l’esenzione contributiva per gli imprenditori agricoli under 40 coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che procedono all’iscrizione alla gestione previdenziale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

L’Inps con la circolare 85/2017 ha avuto modo di specificare che si hanno “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” quando il coltivatore diretto o lo Iap non sia stato già iscritto, e successivamente cancellato, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività.

Con specifico riferimento al coltivatore diretto, il requisito è richiesto solo al titolare del nucleo coltivatore diretto.

Il Legislatore conferma il periodo temporale agevolato che si attesta sempre in 5 anni, tuttavia lo rimodula confermando, comunque, un’esenzione decrescente all’aumentare del periodo di iscrizione.

In passato, infatti, era previsto un esonero integrale per i primi 3 anni, ridotto al 66% per il quarto anno e alla metà nell’ultimo esercizio agevolato, per gli iscritti all’Inps gestione agricola nel 2017 e per quelli nel 2016 responsabili di aziende agricole localizzate alternativamente:

  1. in territori montani, ovvero i terreni situati ad un’altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. (o che si trovino anche solo in parte alla predetta altitudine) oppure i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana (articolo 9, D.P.R. 601/1973);
  2. aree agricole svantaggiate, ovvero territori che in base a determinati parametri sono considerati svantaggiati rispetto ad altre aree agricole (articolo 15, L. 984/1977)

Al contrario, l’articolo 1, comma 117, L. 205/2017, prevede, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, un’esenzione così modulata:

  • integrale per i primi 36 mesi;
  • in misura pari al 66% per i successivi 12 mesi e
  • in misura pari al 50% per gli ultimi 12 mesi.

Viene confermato anche che l’esonero di cui sopra non è cumulabile con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento e, come precisato sempre dall’Inps nella richiamata circolare n. 85/2017, nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente si applicata automaticamente, in sede di tariffaria, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.

La non cumulabilità dell’esonero contributivo con i benefici per zone montane e svantaggiate e per i soggetti di età inferiore a 21 anni riguarderà solo l’anno 2017, in quanto a partire dell’anno 2018, come previsto dalla L. 214/2011, tali sgravi saranno superati e l’aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche sarà pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti e Iap), indipendentemente dalla collocazione geografica o di età del soggetto.

La circolare Inps n. 85/2017 ha specificato che l’esonero previsto dalla L. 232/2016 è subordinato:

  • alla regolarità relativa all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto degli obblighi di leggi derivanti dalla qualifica di coltivatore diretto e Iap;
  • alla corretta applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • al rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i c.d. aiuti de minimis da parte degli Stati Membri.

Nel settore agricolo tali aiuti de minimis, trovano la propria disciplina nel Regolamento UE 1408/2013, il quale stabilisce che rientrano nel limite stabilito dal regime de minimis gli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari; tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (pari a 200.000 euro) nel Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti de minimis alla generalità delle imprese esercenti attività diverse, tra le altre, dalla produzione primaria di prodotti agricoli.

Corso di alta formazione sull’impresa agricola